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Previdenza e Lavoro

Agenzie, al lavoro con l’associazione in partecipazione


Molte le problematiche aperte per chi opta per questo tipo di contratto

05.11.2009

Agenzie, al lavoro con l’associazione in partecipazione - Molte le problematiche aperte per chi opta per questo tipo di contratto

Con questo articolo AI avvia un’analisi approfondita delle tipologie di rapporto di lavoro autonomo applicabili dalle agenzie immobiliari, includendo una breve disamina del contratto di associazione in partecipazione con apporto di mero (solo) lavoro.
Le caratteristiche e gli elementi di questo tipo di contratto rivestono potenzialmente un alto grado di interesse tra gli operatori della mediazione immobiliare, anche se la sua complessità ha determinato incertezze ed equivoci rendendo l’associazione in partecipazione una fonte di possibili contenziosi anziché uno strumento di sicura rilevanza per il settore.
Il contratto di associazione in partecipazione, previsto dal Titolo VII - Libro V del Codice civile, regola un rapporto con cui si realizza una collaborazione tra due o più persone per il conseguimento di un risultato comune e l'apporto, in questo caso di lavoro, è strumentale per lo svolgimento dell'attività dalla quale il risultato ha origine, e a fronte della quale l’associante attribuisce all'associato una quota degli utili derivanti dalla gestione dell'impresa o da un singolo affare. Questo contratto si distingue da quello societario sia per l'assenza di un fondo comune sia per il fatto che la titolarità dell'impresa resta in capo all'associante che ne risponde con responsabilità esclusiva verso i terzi.
L'apporto dell'associato, pur potendo essere di qualunque natura, deve però essere strumentale per l'esercizio dell'impresa o dell'affare. Il contenuto dell'apporto può, quindi, consistere in una somma di denaro, nel conferimento in proprietà o in godimento di beni mobili o immobili, in una prestazione lavorativa, in una causa mista di lavoro e capitale. In questo intervento verrà esaminato l'apporto di lavoro da parte dell'associato.

La partecipazione dell'associato agli utili è elemento essenziale del contratto di associazione in partecipazione

L’instaurazione di un contratto di associazione in partecipazione non è soggetta all’obbligo della forma scritta essendo lecito anche l'accordo tacito fra le parti, ma sotto il profilo pratico si rende comunque opportuno la stipula di un atto scritto a fronte di qualunque contenzioso. Si ricorda a questo proposito che ai sensi dell'art 1350 cod. civ. “devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità”.
La durata non è requisito essenziale per la validità del contratto, è quindi possibile stipulare sia contratti con un termine finale o la cui durata sia indeterminata. In questo caso comunque ai contraenti è sempre garantita la facoltà legale di recesso, che consente di sciogliersi dal contratto, con o senza giusta causa, a riguardo il contratto potrà prevedere un corrispettivo/ preavviso che la parte recedente dovrà corrispondere all'altra, nel caso di recesso dal contratto senza giusta causa.

Diritti ed obblighi derivanti dal contratto di associazione in partecipazione
All'associante è riservato il diritto esclusivo alla gestione dell'impresa ed è quindi impossibile per l'associato inserirsi o esercitare ingerenza nella gestione dell'impresa, dell'affare o degli affari oggetto del contratto. Sia la dottrina che la giurisprudenza hanno, nel corso del tempo, attenuato la rigidità normativa in materia e oggi risulta lecito derogare al limite e in taluni casi addirittura “affidare all'associato poteri di gestione sia interna che esterna, sempre che egli ripeta i propri poteri dall'associante” e addirittura il trasferimento all’associato di poteri di rappresentanza nel corso di attività negoziali.
Un caso questo tutt’altro che ipotetico nel settore delle agenzie immobiliari.
Oltre alla percezione degli utili (art. 2549 cod. civ.), l'associato ha diritto al controllo che è di due tipi. Uno è di natura continuata sui comportamenti dell’associante riguardo l’affare o gli affari cui partecipa per prevenire eventuali danni o lesioni ai suoi diritti. L’altro, peraltro inderogabile, è dato dal diritto al rendiconto periodico (che non segue criteri speciali o definiti giuridicamente) per il cui tramite possa verificare la buona fede dell’associante e se del caso di tutelarsi qualora il comportamento dell'associante non fosse conforme al contratto. Per espressa previsione dell’art. 2550 cod. civ. “infine” è vietato all'associante attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone, salvo il consenso del precedente associato, che si può comunque regolare nell'atto di associazione prevedendo il patto contrario, cioè che l'associante sia liberato dalla previsione, limitativa, dell’art. 2550 cod. civ., e possa attribuite partecipazione ad associati successivi. Quando l'apporto dell'associato prevede esclusivamente un’attività personale di collaborazione con l'associante, un’eventuale controversia fra le parti può rientrare nell'ambito dell' art. 409 cod. proc. civ.

Partecipazione agli utili dell'associato
La partecipazione dell'associato agli utili è elemento essenziale del contratto di associazione in partecipazione, un contratto che la escludesse o non indicasse la quota percentuale di partecipazione agli utili sarebbe quindi automaticamente nullo per carenza di un requisito essenziale. Alle parti è lasciata, però, la quantificazione della partecipazione agli utili e la determinazione delle modalità di corresponsione, non escludendo peraltro la legittimità di attribuzione di una determinata somma, mensile, trimestrale, ecc. salvo conguaglio a fine esercizio.

Partecipazione alle perdite dell'associato
A differenza della partecipazione agli utili dell'associato, la partecipazione dello stesso alle eventuali perdite non è elemento essenziale del contratto di associazione in partecipazione. Il contratto che non preveda la partecipazione alle perdite da parte dell'associato, o le escluda esplicitamente è comunque valido, potendo i contraenti prevedere l'esonero dalla partecipazione alle perdite sulla base dell’art. 2553 cod. civ. per cui:

  • l'associato partecipa alle perdite salvo patto contrario;
  • la partecipazione alle perdite è uguale alla partecipazione agli utili;
  • la partecipazione alle perdite dell'associato non può superare il valore dell'apporto (Cass., 21 giugno 1988, n. 4235 ).


Le modifiche apportate dal D.Lgs. 276/2003
La riforma dei rapporti di lavoro, introdotta dalla legge n. 30 del 2003, reinterpreta anche l'associazione in partecipazione, stabilendo con il comma 2 dell'art. 86 del D.Lgs. 276 del 2003 (la cosiddetta legge Biagi), che “al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto collettivo, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività, o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo”.
La norma introduce nella fattispecie contrattuale un elemento che obbliga i contraenti (specialmente l’associante) a prendere in considerazione altri contesti per definire il corrispettivo dell’associato che per quanto aleatorio non potrebbe essere inferiore, se non altro per qualità, alle remunerazioni dei lavoratori subordinati che rendano prestazioni assimilabili.

Nel prossimo numero saranno analizzati nel dettaglio i diversi adempimenti, per l’associato e per l’associante previsti dalla normativa in fatto di previdenza, tutela e obblighi fiscali.



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stampato in data 19-5-2012 alle ore 8:31