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Previdenza e Lavoro

Agenzie: per ogni mansione un contratto


Gli istitituti ed le fattispecie più innovative applicabili dai datori di lavoro

05.10.2009

A seguito della recente stipula del testo unico contrattuale – CCNL Dipendenti da agenti immobiliari e mandatari a titolo oneroso sottoscritto FIAIP, FILCAMS – CGIL, FISASCAT - CISL e UILTUCS - UIL, si coglie l’occasione di fare il punto sulle previsioni contrattuali di maggiore interesse
per la categoria degli agenti immobiliari nella loro veste di datori di lavoro, proponendo una sintesi degli istituti contrattuali e delle fattispecie maggiormente innovate nel corso delle negoziazioni con le controparti sindacali, tra cui in particolare: • Il Contratto di Apprendistato (Capo 1 previgenti artt. da 26 a 42); • Il Contratto di Inserimento in sostituzione dell’ormai abrogato contratto di Formazione e lavoro (Capo 2 previgente art. 43); • Il Contratto a tempo determinato (Capo 5 previgenti artt. da 65 a 66); • Il Contratto di lavoro part - time (Capo 3 previgenti artt. da 44 a 63); • La riforma dell’EBNAIP in materia dell’assistenza integrativa bilaterale. Procedendo per punti e sinteticamente si delineano le maggiori novità relative agli istituti in questione:

1. Riforma dell’apprendistato: Sin dall’accordo del 22/03/2007 la fattispecie dell’apprendistato regolata dal CCNL FIAIP è ormai pienamente adeguata alla normativa secondo Legge Biagi (L. 30/03 e D.Lgs. 276/03) introducendo l’istituto dell’apprendistato professionalizzante, che nel CCNL è oggi esteso a tutte le qualifiche e mansioni comprese nel secondo, terzo, quarto e quinto livello retributivo della classificazione del personale con una significativa estensione della durata dell’apprendistato stesso per i livelli più bassi rispetto al precedente quadro contrattuale: Ulteriormente sono state ridimensionate le voci retributive relative all’apprendistato, che con il precedente assetto contrattuale prevedevano retribuzioni in assoluto sproporzionate rispetto alla natura mista formativa e lavorativa del contratto d’apprendistato, e comunque costi del datore di lavoro maggiori rispetto ad ogni altro contratto del comparto dei servizi, come ad esempio il terziario dal 2004. Il nuovo modello ha carattere preminente rispetto alle esigenze degli associati FIAIP come datori di lavoro, stante il fatto che il rapporto in questione è ad oggi l’unico in grado di permettere assunzioni con riduzioni dei costi contributivi con simili durate del rapporto; la nuova regolamentazione convenuta con le controparti inoltre riallinea le retribuzioni a quelle settoriali comportando una riduzione in senso assoluto dei futuri minimi stipendiali per gli apprendisti rispetto a quelli in uso con il precedente testo del CCNL. Va rilevato, inoltre, che la nuova regolamentazione ha innalzato i limiti di età per l’assunzione in apprendistato a 29 anni compiuti, rispetto al precedente limite dei 24 anni. Ulteriore elemento di significatività è la facoltà di prevedere i percorsi formativi dell’apprendistato (che per la maggior parte sono obbligatori per legge nazionale) in una forma che abbia caratteristiche di interesse per categoria, escludendo quindi le inutili duplicazioni conseguenti dall’applicazione di quelli del terziario od addirittura dalle Regioni, oltre alla facoltà per i datori di lavoro, a decorrere dal 29 maggio di quest’anno, di avviare modalità di formazione dell’apprendista in chiave esclusivamente aziendale, senza quindi dover ricorrere ai corsi di formazione organizzati dal competente centro per l’impiego, ma tagliati su misura per le esigenze della propria impresa. Sempre in materia di apprendistato, la normativa contrattuale facendo riferimento all’accordo con le controparti sindacali per regolare una forma specifica di apprendistato destinato all’esecuzione del Praticantato per la professione di Agente Immobiliare, di fatto crea la facoltà di utilizzare questa fattispecie in seguito alla pubblicazione del regolamento legislativo in materia di accesso alla professione. A riguardo è però necessario, ed oltremodo opportuno, sottolineare che l’opportunità che il praticantato per Agente Immobiliare abbia questa modalità di esecuzione tramite la forma di Apprendistato professionalizzante è di fatto sospesa, mancandone la definizione da parte di provvedimento legislativo in materia che ne dia il quadro giuridico cui le parti sociali, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, possano dare dei contenuti regolamentari; le voci riportanti il parere secondo cui è ad oggi possibile o lecito dare corso a forme di praticantato professionalizzante anche in assenza di una regolamentazione giuridicamente rilevante od una articolazione contrattuale della stessa, sono quindi completamente prive di fondamento, e rischiano di creare equivoci le cui conseguenze potrebbero essere alquanto rischiose anche sotto il profilo del costo economico di eventuali sanzioni amministrative.

 2. Contratto di Inserimento: Anche in conseguenza dell’abrogazione giuridica del contratto di formazione e lavoro, nella contrattazione collettiva FIAIP, dal 22703/2007, è stata inserita una tipologia contrattuale completamente nuova: il contratto di inserimento/ reinserimento con una regolamentazione ex novo coerentemente con le regole istituite tramite l’Accordo Interconfederale del 2004 in materia. L’istituto contrattuale, che è stata già ampiamente trattato in questa rubrica con un articolo ad hoc, ha una potenzialità d’uso da non sottostimare per il comparto immobiliare, in quanto le formule contrattuali sono estese a soggetti che rientrano nel mondo del lavoro dopo periodi di sospensione dell’attività lavorativa in varie forme, categoria questa che costituisce uno dei bacini ai quali le agenzie immobiliari si rivolgono per attingere risorse umane, e nello specifico prevede alcuni vantaggi, seppure limitati, quali una potenziale riduzione delle aliquote contributive a carico del datore di lavoro, e soprattutto la sua natura di contratto con un limite di durata, quindi a tempo determinato, decorso il quale il rapporto si conclude senza necessità particolari di recesso per il datore di lavoro.

3. Contratto a tempo determinato: Anche sull’istituto del contratto di lavoro a termine il Testo Unico CCNL, sin dal 22/03/2007 presenta una innovazione nell’ambito del lavoro stagionale (da applicare anche in combinazione con le nuove regole in materia di part time), di significativa rilevanza in particolare per il settore delle locazioni turistiche, specie se applicata insieme alle le innovative regole contrattuali sul part time di otto ore settimanali di cui a seguire, il cui impianto può essere applicato nell’utilizzo di rapporti di lavoro caratterizzati da una ciclicità stagionale, con l’ulteriore vantaggio di poter modificare, per effetto di accordi territoriali, od addirittura individuali tra datore di lavoro e lavoratore, la giornata lavorativa, ad es. la domenica in un ottica di maggiore flessibilità nell’utilizzo dell’istituto. Sempre sul tema del tempo determinato il testo unico contrattuale prevede, dal 22/03/2007, la possibilità di un più ampio ricorso ai contratti a termine, stante il fatto che le norme contrattuali prevedono la possibilità di avere fino a 4 contratti contemporaneamente in ogni singola sede aziendale (intese anche filiali d’agenzia) per aziende che abbiano fino a 15 dipendenti complessivamente (esclusi apprendisti e dirigenti) e fino a 6 per ogni sede aziendale per imprese che abbiano dai 16 ai 30 dipendenti complessivamente, questi limiti peraltro non si applicano nel caso di assunzione a termine fino ai 12 mesi di durata per apertura di nuove attività e/o aziende, che possono quindi superare i limiti numerici sopra descritti.

4. Contratto a part time: Anche per il part time, come per il tempo determinato, la contrattazione collettiva FIAIP ha operato una significativa modifica relativamente a contratti della durata di otto ore la cui applicabilità oltre che a lavoratori studenti e lavoratori già occupati c/o terzi, con l’ulteriore vantaggio di poter modificare, per effetto di accordi territoriali, od addirittura individuali tra datore di lavoro e lavoratore, la giornata lavorativa, ad es. la domenica, tale da rendere maggiormente utilizzabile e fruibile l’istituto per la categoria. In merito alla regolamentazione contrattuale delle clausole di flessibilità e di elasticità nel part time è in vigore dal 22/03/2007, un diverso disposto, decisamente meno restrittivo del previgente, che comporta una sensibile riduzione del costo aziendale per il ricorso allo strumento contrattuale: in sintesi conseguentemente alla nuova regolamentazione le ore di lavoro spostate (flessibilità) dal datore di lavoro saranno compensate con una maggiorazione del 15% sulla retribuzione oraria delle sole ore spostate (e non più dell’intera prestazione che sulla base del precedente disposto poteva anche essere interpretato come dell’intera retribuzione giornaliera / mensile / settimanale); maggiorazione che comunque sarà esclusa da ogni computo per la base di calcolo del tfr, 13° 14° etc., la maggiorazione di cui sopra può essere inoltre sostituita da una eventuale indennità forfetaria derivante da accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore che partendo da una somma minima pari a 9 Euro mensili assorbe qualsiasi ulteriore maggiorazione allo stesso titolo. E’ palese che l’indennità stante la conservazione della natura indennitaria dell’erogazione (sottratta quindi alla base di calcolo degli istituti differiti quali 13° e tfr) può assolvere anche un ruolo accessorio di strumento retributivo ulteriore nella relazione di lavoro e quindi consentire una maggiore flessibilità nella gestione del lavoro a part time, senza ricorrere a strumenti salariali onerosi e farraginosi come i superminimi ad personam. Sono infine rimossi i limiti nel ricorso alle ore di lavoro supplementare che con la nuova disposizione può essere svolto dal lavoratore sino alla concorrenza del tempo pieno.

5. Riforma dell’EBNAIP e l’assistenza integrativa bilaterale: Sul tema della Bilateralità, in particolare sulle questioni dell’Assistenza integrativa il Testo Unico del CCNL FIAIP, ha significativamente rinnovato il sistema dell’assistenza complementare, che dal 16/06/2008, prevede, - per i lavoratori: • risarcimento per infortuni professionali ed extraprofessionali; • rimborso Ticket SSN; • rimborso visite specialistiche; - per i datori di lavoro • risarcimento per infortuni professionali ed extraprofessionali; • rimborso Ticket SSN; • rimborso visite specialistiche • rimborso di quote economiche giornaliere anticipate per la corresponsione ai lavoratori dell’indennità economica in caso di malattia degli stessi, previste dalla legge e dal CCNL. Il tutto con erogazione diretta al richiedente.

Va rilevato a riguardo che il diritto per la fruizione delle prestazioni di assistenza integrativa, è correlato alla condizione di regolarità dei versamenti della QSC, composta sia di versamenti dei singoli lavoratori che dei datori di lavoro, ad EBNAIP, versamento che dal 22/03/2007 è qualificato come voce retributiva e quindi, non è più possibile per il datore di lavoro corrispondere al lavoratore il controvalore equivalente attraverso il sistema della “monetizzazione in busta paga”, diversamente da alcuni pareri che ancora erroneamente ed illegittimamente ne sostengono la facoltà, ed hanno fatto incorrere taluni datori di lavoro in comportamenti illeciti con potenziali conseguenze di significativo valore economiche considerando l’eventuale diritto al risarcimento del danno sofferto dal lavoratore per l’impossibilità di fruire delle prestazioni di assistenza.



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stampato in data 19-5-2012 alle ore 8:31