
Accolta con sollievo da alcuni e con preoccupazione da altri, la tanto attesa riforma della normativa sul credito al consumo e sulla mediazione creditizia è entrata in vigore il 19 settembre scorso, armonizzando la legislazione nazionale con quanto previsto dalla direttiva europea 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori. Lo scorso 30 luglio il Consiglio dei ministri ha infatti approvato in via definitiva, a conclusione di un iter travagliato e con alcuni mesi di ritardo, il decreto legislativo n. 141/2010, di recepimento della direttiva (il termine ultimo per il recepimento, stabilito dalla direttiva stessa all’articolo 27, era il 12 maggio scorso) in materia, allo scopo di favorire l’offerta finanziaria crossborder e garantire, allo stesso tempo, trasparenza informativa e maggiori tutele ai consumatori. Il decreto legislativo, che tra le altre cose garantisce diritti nuovi per i consumatori, quali il recesso gratuito entro 14 giorni dalla stipula di acquisto di un bene o servizio tramite finanziamento e obblighi informativi nella pubblicità da parte dei fornitori (tasso d’interesse, taeg, importo totale e importo delle rate), ha trainato con sé anche l’attesa riforma della disciplina in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Le principali novità per agenti e mediatori, contenute nel Titolo IV del decreto legislativo che ha modificato il Testo unico bancario (dlgs 385/1993), hanno tuttavia suscitato polemiche tra gli operatori del settore, che da una parte hanno fortemente auspicato, anche in sede di audizioni parlamentari, l’innalzamento dei requisiti di ammissione alle professioni, ma che dall’altro criticano l’impianto del decreto, a loro avviso non calzante rispetto a quanto previsto dalla direttiva comunitaria. Il decreto ha in primo luogo operato una distinzione tra l’attività di agente finanziario e mediatore creditizio, a cui corrisponde anche la differenziazione degli albi e dei requisiti di accesso. La normativa definisce l’agente finanziario come soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, e che potrà svolgere la propria attività su mandato di un solo intermediario, o avere più mandati, ciascuno per una sola tipologia di prodotto. L’attività di mediatore creditizio, invece, definita come quella del soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela, potrà essere esercitata dietro iscrizione nello speciale elenco tenuto dall’Organismo previsto dal decreto legislativo (e per il quale la normativa rinvia a disposizioni attuative del ministero dell’Economia) e dovrà essere svolta senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti che possano comprometterne l’indipendenza. A differenza dell’agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio non ha il vincolo del monomandato, ma viene introdotto l’obbligo di solvibilità tramite società di capitali a requisiti patrimoniali parificati e la stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni arrecati ai consumatori. Il decreto legislativo dispone l’incompatibilità tra le due professioni. Norma, questa, che non permetterebbe più ai fornitori di beni e servizi e ai professionisti di svolgere in via accessoria l’attività di segnalazione e di mediazione creditizia. In pratica, sarebbe soppressa la facoltà, per gli agenti immobiliari, di intermediare mutui, anche in via accessoria rispetto alla propria attività. La Federazione italiana agenti immobiliari professionali (Fiaip) aveva più volte segnalato, nell’ambito delle audizioni parlamentari volte all’istruttoria legislativa in materia, che questa disposizione, oltre a non garantire maggiori tutele per il consumatore, costituirebbe un vincolo alla professione dell’agente immobiliare e duplicherebbe i costi per i consumatori, che dovrebbero coinvolgere due diversi mediatori (immobiliare e creditizio), facendosi carico di maggiori provvigioni. Inoltre, attraverso l’obbligo di esercitare la mediazione in forma di società di capitali, sarebbero esclusi dal mercato del credito, secondo una stima di Fiaip, almeno 60mila piccole e medie imprese che oggi operano nel settore in forma individuale o società di persone. Tra i requisiti per accedere alle attività di agente e mediatore, poi, vi sono i criteri di onorabilità e professionalità, richiesti anche ai dipendenti e collaboratori da questi impiegati. A questo proposito gli operatori del settore e in particolare Fiaip avevano segnalato, nelle sedi parlamentari, come la previsione non garantisca in alcun modo l’innalzamento professionale degli operatori, in quanto non chiarirebbe quali siano in concreto le caratteristiche richieste. Ai requisiti si aggiunge, poi, nel caso degli agenti e dei mediatori, il superamento di un severo esame di accesso, indetto con cadenza almeno annuale dall’organismo di nuova costituzione, che non è invece riservato ai dipendenti. Per questi sarà infatti sufficiente una prova valutativa, i cui contenuti saranno fissati sempre dal nuovo organismo, composto da un rappresentante del ministero dell’Economia e da ulteriori tre o cinque membri, nominati tra i rappresentanti delle categorie professionali coinvolte, su proposta della Banca d’Italia. Si prospettano quindi cambiamenti radicali nell’esercizio della mediazione creditizia, che potrebbero anche creare problemi a quanti non si adegueranno per tempo alla nuova disciplina. Tuttavia, il legislatore ha stabilito che le norme in materia di professione saranno operative sessanta giorni dopo l’entrata in vigore del decreto, senza contare poi che la Banca d’Italia e il ministero dell’Economia dovranno emanare le varie disposizioni attuative (tra cui quelle sull’organismo competente per la tenuta degli elenchi). Il decreto ha inoltre fissato un regime transitorio per quanto riguarda il passaggio di agenti e mediatori dai due elenchi del Testo unico bancario agli albi: i soggetti già iscritti nei due elenchi avranno sei mesi dalla costituzione del nuovo organismo per chiedere l’iscrizione nei nuovi albi, dietro presentazione della documentazione che ne attesta i requisiti. Se essi hanno svolto la professione in tre dei cinque anni precedenti, sono esonerati dalla prova d’esame, e tenuti alla formazione continua.
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