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Speciale Antiriciclaggio

Antiriciclaggio la semplificazione possibile


Per gli agenti immobiliari e gli intermediari è ancora un aggravio

04.11.2009

A un anno di distanza la Fiaip, con la collaborazione di Bnl e dell’Aira-Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio, è tornata ad accendere i riflettori sulle problematiche connesse agli adempimenti a carico di agenti immobiliare e mediatori creditizi per il contrasto al riciclaggio.
Il 6 maggio scorso si è svolto a Roma un meeting di esperti che, nel solco di quello realizzato il 15 aprile 2008 dalla Federazione, ha tentato di fornire un contributo all’applicazione della normativa fissata dal decreto legislativo 231/2007, di cui l’Italia ha recepito la III direttiva antiriciclaggio (2005/60/CE) e di aprire un confronto sulle modifiche possibili per semplificarla.

Tra i relatori dell’incontro, oltre al presidente nazionale Franco Arosio, al responsabile dell’Ufficio Studi di Fiaip Armando Barsotti, al capo dell’Area Partners Bnl, Leonardo Tintori, il vicepresidente nazionale Paolo Righi, e il colonnello della Guardia di Finanza Leandro Cuzzocrea, è intervenuto il professor Ranieri Razzante, docente di Legislazione Antiriciclaggio all’Università di Reggio Calabria e presidente di Aira, che già un anno fa aveva sottolineato gli eccessi della normativa, in particolare per quanto riguarda gli adempimenti previsti a carico di soggetti come gli agenti immobiliari. Per questi infatti sono previsti obblighi di segnalazione di operazioni sospette e di identificazione del cliente, senza chiarire quando questi obblighi vanno assolti. Secondo Razzante infatti appare superfluo effettuare questi controlli per un preliminare che poi non viene perfezionato e concluso, senza contare che al momento della registrazione di un’operazione immobiliare (rogito e compravendita) i notai sono chiamati a replicare gli stessi adempimenti, in particolare per quanto riguarda la verifica dell’identità del cliente. Dunque secondo l’esperto “è auspicabile che il legislatore chiarisca l’esclusione degli agenti immobiliari dagli obblighi di verifica e registrazione dell’identità del cliente”, visto che la stessa operazione la effettua il notaio, che può contare anche su un rapporto più diretto con la pubblica amministrazione. Per quanto riguarda invece gli obblighi connessi alla segnalazione di operazioni sospette, per Razzante è necessario puntare a una semplificazione e all’utilizzo di strumenti informatici che rendano il più possibile fluido il passaggio delle informazioni tra i soggetti obbligati a effettuare le segnalazioni e gli organismi competenti. Questo anche nell’ottica di garantire l’anonimato e la privacy degli agenti immobiliari come delle altre categorie chiamate in causa dalle norme antiriciclaggio. Si tratta, come appare evidente, di effettuare in realtà dei piccoli correttivi alla normativa che potrebbero però semplificare non di poco la vita di molti operatori. Ma qualcosa si sta già movendo. Proprio il 6 maggio la Banca d’Itala ha pubblicato sul proprio sito web lo schema di delibera con le disposizioni attuative per la tenuta dell’Archivio Unico Informatico (Aui). Si tratta di un altro dei capitoli aperti della normativa antiriciclaggio. L’Aui, previsto dall’articolo 37 del D.Lgs 231/2007, ha lo scopo di assicurare la completezza, la chiarezza e l’immediatezza delle informazioni, attraverso criteri uniformi e mantenimento della storicità delle informazioni inserite. Sulla delibera con le modalità di utilizzo di questo strumento, Palazzo Koch ha deciso di avviare una consultazione pubblica, che si chiuderà l’8 giugno prossimo. In questo modo Bankitalia intende sfruttare al meglio le potenzialità dell'Aui, eliminando le criticità dell'attuale sistema di registrazione. Le principali novità proposte riguardano l'inserimento nell'Archivio dei dati riguardanti il "titolare effettivo" dei rapporti continuativi; la previsione di specifiche modalità di registrazione per operazioni eseguite per conto di soggetti "terzi" non intestatari del rapporto; la previsione di procedure di registrazione per operazioni disposte da intermediari residenti in Paesi "non equivalenti". Bankitalia ha inoltre tenuto conto dell'esigenza di rispettare il criterio della proporzionalità, per ridurre al minimo gli oneri sui destinatari, assicurando nel contempo la piena tracciabilità dei flussi finanziari, anche nella prospettiva dell'utilizzo delle informazioni da parte degli organi di vigilanza e dell'autorità giudiziaria. Il corretto adempimento degli obblighi di registrazione, secondo i tecnici di palazzo Koch, permetterà agli intermediari di fronteggiare i rischi legali e reputazionali che possono derivare dal coinvolgimento anche inconsapevole in fatti di riciclaggio.



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stampato in data 19-5-2012 alle ore 8:47