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Previdenza e Lavoro

Associazione in partecipazione,ecco come funziona


Dalla comunicazione obbligatoria alla fiscalità, tutti i passaggi per attivare questa forma di lavoro

05.11.2009

L'associazione in partecipazione con apporto lavorativo è una tipologia di contratto che, pur nella sua complessità, può rappresentare un’opportunità per regolare i rapporti di lavoro nelle agenzie immobiliari. Nel numero di settembre-ottobre l’Agente immobiliare ha avviato l’analisi di questo tipo di contratto, affrontando le questioni legati a diritti e obblighi per il titolare dell’agenzia e per l’associato.
Ora passiamo a spiegare le diverse tappe per la registrazione e l’attivazione del contratto di associazione in partecipazione, il trattamento previdenziale e quello fiscale.
La comunicazione al centro per l'impiego
Anche per l'associazione in partecipazione, i commi 1180 e seguenti dell'art. 1 della Finanziaria 2007 (L. 296/2006) hanno introdotto l'obbligo, dal primo gennaio 2007, di comunicare al centro per l'impiego l'instaurazione del rapporto il giorno prima del suo avvio.
Associazione in partecipazione e Inail
Se l’attività dell'associato consiste in una prestazione lavorativa, sarà necessario attivare l’assicurazione Inail i cui oneri ricadranno sull'associante-lavoratore, dal momento che la sua posizione è assimilata a quella del socio d'opera e che la titolarità dell'impresa rimane in campo all'associante.
Il regime contributivo è quello ordinario con conseguente calcolo del premio in relazione alla retribuzione cosiddetta di ragguaglio (art. 30, comma 4, del testo unico). Il trattamento è quindi quello previsto per i soci delle società non artigiane, con il versamento del premio sulle retribuzioni effettive o, in mancanza sul valore convenzionale e, per gli artigiani con il pagamento del premio fisso. In conseguenza l’associante è obbligato a registrare l’associato a libro matricola e a libro paga e, in futuro, nel libro unico riformato.
Associazione in partecipazione e Inps
L'obbligo di contribuzione a favore dell'associato in partecipazione che apporta solo attività lavorativa decorre dal gennaio 2004. I soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione di cui agli artt. 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del Codice Civile, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (art. 49, comma 2, lett. c) DPR 917/1986, ora art. 53), sono tenuti infatti (con esclusione degli iscritti agli albi professionali) all'iscrizione alla Gestione Separata con l'applicazione delle regole già previste per i collaboratori coordinati e continuativi. Il contributo pensionistico è dovuto nella misura stabilita per gli iscritti alla gestione separata (art. 2, comma 26, L. 335/1995) e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, è ripartito per il 55% del contributo a carico dell'associante e per il 45% a carico del-l'associato. Con la circolare n. 30 del 16 febbraio 2005 l'Inps ha fornito le modalità per il versamento dei contributi precisando che è dovuto anche il contributo dello 0,50% che finanzia l'erogazione dell'indennità di maternità, dell'assegno per il nucleo familiare e del trattamento economico di malattia in caso di ricovero ospedaliero. Pertanto, anche gli associati in partecipazione hanno diritto alle prestazioni non pensionistiche spettanti agli altri iscritti alla Gestione. Per il 2008, il contributo è dovuto nella misura del 24,72% entro il massimale di euro 88.669,00. Per gli associati che sono pensionati o iscritti ad altre gestioni la contribuzione è dovuta nella misura del 17%.
I contributi vanno calcolati sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’Irpef dalla relativa dichiarazione dei redditi e dagli accertamenti definitivi; in caso di acconti, la contribuzione è dovuta sui singoli emolumenti erogati, salvo conguaglio sulla base degli utili definitivi indicati dal rendiconto.
Tutela della maternità
Alle lavoratrici associate in partecipazione è applicabile l'articolo 16 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e sono quindi riconosciute in caso di maternità tutte le prerogative per l’astensione dal lavoro per i periodi precedenti e successivi al parto, anche in caso di gravidanza a rischio. Alle lavoratrici associate in partecipazione è inoltre dovuta l'indennità di maternità (nella misura dell'80% del reddito medio dei dodici mesi precedenti) a patto che risultino accreditate almeno tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti.
Disciplina fiscale per l’associante
Il Ministero delle finanze ha precisato le condizioni per la deducibilità delle quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione come segue:

  • il contratto di associazione in partecipazione deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata registrata e la rilevanza fiscale si ha dalla data di registrazione;
  • il contratto deve contenere la specificazione dell'apporto;
  • nel caso di apporto costituito da prestazione di lavoro, gli associati non possono essere familiari dell'associante compresi tra quelli per i quali l'imprenditore non può fruire di deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta, ai sensi del secondo comma dell'art. 62 del Tuir;
  • l'attribuzione delle quote di utili spettanti all'associato in partecipazione da dedurre dal reddito di impresa dell'associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato.

Disciplina fiscale per l’associato
Ai fini delle imposte dirette il reddito derivante dall'associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro si qualifica come reddito di lavoro autonomo ai sensi del secondo comma del-l'art. 49 del Tuir (ora art. 53). A seconda della natura dell'apporto e della situazione soggettiva dell'associato, l'associante si configurerà come sostituto di imposta e se l'apporto è costituito da solo lavoro prestato da soggetto non imprenditore, dovrà essere operata, sugli utili corrisposti, una ritenuta d'acconto del 20%. L'associato dovrà dichiarare autonomamente i redditi percepiti, portando in detrazione dal reddito complessivo la trattenuta previdenziale operata dall'associante, che costituisce onere deducibile in quanto si tratta di contribuzione previdenziale obbligatoria.
Associazione e Iva
L'art. 5 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, dispone che "Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni. [omissis] nonché le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'art. 49, comma 2, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo". E’ stata quindi rilevata dalla dottrina dalla giurisprudenza la non assoggettabilità Iva del corrispettivo dell’associato. L'Amministrazione finanziaria ha però ritenuto riconducibile la prestazione dell'associato d'opera fra quelle assoggettabili, se effettuata con carattere di abitualità e non in via meramente occasionale e a titolo oneroso, facendo così ricadere sull'associato gli obblighi propri del soggetto Iva quali dichiarazione di inizio attività, fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione.
Certificazione del contratto. Applicazione
Anche il contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro rientra tra quelli che è possibile certificare come stabilito dell'art. 75 del D.Lgs. 276/2003. Il ricorso alla certificazione ha carattere volontario e sperimentale. E' quindi necessario che essa sia richiesta da entrambe le parti e congiuntamente. Il ministero del lavoro ha fornito (circolare n. 48/ 2004), le linee guida per la certificazione e i modelli che devono essere utilizzati per l'avvio e la gestione della procedura. Sono abilitate alla certificazione, le "Commissioni di certificazione" istituite presso:

  • gli Enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
  • le Direzioni provinciali del lavoro e le Province,
  • le Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, ma esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del D.P.R. n. 382 del 1980. Queste commissioni di certificazione potranno siglare convenzioni per costituire una commissione unitaria di certificazione.

Le procedure di certificazione
Le procedure di certificazione sono fissate all'atto di costituzione delle commissioni di certificazione e si svolgono nel rispetto dei previsti codici di buone pratiche, secondo i seguenti principi:

  1. l'inizio del procedimento deve essere comunicato alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti e che possono presentare osservazioni alle commissioni di certificazione;
  2. il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza o dell'eventuale documentazione chiesta ad integrazione degli atti;
  3. l'atto di certificazione, che è atto amministrativo, deve es-sere motivato e contenere il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere;
  4. l'atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.

L'istanza, in bollo e sottoscritta da entrambe le parti richiedenti, deve essere rivolta alla Commissione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua dipendenza nella quale sarà addetto il lavoratore titolare del contratto da certificare. Se la richiesta è indirizzata alla Commissione istituita dagli enti bilaterali, si dovrà aver riferimento a quelle costituite dalle rispettive associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.
Effetti della certificazione
Gli effetti della certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili avverso la certificazione stessa (fatti salvi i provvedimenti cautelari). Il ricorso potrà essere proposto per erronea qualificazione del contratto o per difformità tra il programma negoziale certificato e la successiva attuazione, o anche per vizi del consenso. In tal caso:

  • L'accertamento giurisdizionale dell'erroneità della qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale;
  • L'accertamento giurisdizionale della difformità tra il programma negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità stessa. Il comma 3 dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce che il giudice è tenuto a valutare il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di certificazione ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del codice di procedura civile e pertanto solo in relazione alle spese del giudizio e all'eventuale risarcimento del danno. La presentazione di un ricorso giurisdizionale deve essere preceduta obbligatoriamente dal tentativo di conciliazione espletato, ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile, innanzi alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione. Riepilogando, eventuali ricorsi dovranno essere presentati, ai sensi dell’art. 80, c. 1 del D.Lgs. n. 276/2003, alla commissione di certificazione medesima, per il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c. precedente il ricorso giudiziario presso il giudice del lavoro competente ai sensi dell'art. 413.c.p.c., ovvero ai sensi dell’art. 80, c. 5 presso il TAR della Regione Lombardia, nel rispetto dei termini di legge. Linee guida alla certificazione del contratto di associazione in partecipazione
  • apporto dell'associato;
  • quota di partecipazione agli utili, con la precisazione del valore ed i riferimenti necessari per calcolare l'importo ed ogni parametro necessario a valutare un’effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora;
  • eventuale partecipazione alle perdite;
  • indicazioni in ordine al tipo di controllo che può esercitare l'associato ed al diritto al rendiconto periodico;
  • autonomia dell'associato nello svolgimento dell'attività dedotta nel contratto per la verifica della subordinazione, intesa come un vincolo più ampio rispetto al generico potere dell'associante di impartire direttive ed istruzioni al cointeressato all'impresa o all'affare.


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stampato in data 19-5-2012 alle ore 8:51