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Dossier

Case con la classe


Da A+ a G, tutti gli edifici saranno catalogati e dotati dell’attestato di certificazione energetica

04.11.2009

Case con la classe - Da A+ a G, tutti gli edifici saranno catalogati e dotati dell’attestato di certificazione energetica

A partire dal primo luglio scorso, tutti gli edifici residenziali, le scuole, gli ospedali, gli uffici pubblici dovranno dotarsi dell’attestato di certificazione energetica,
che ha validità decennale e che dovrà essere aggiornato nel caso in cui il proprietario apporti migliorie da un punto di vista del consumo di energia. Il decreto ministeriale firmato dal titolare dello Sviluppo economico, Claudio Scajola, di concerto con i ministri dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo e delle Infrastrutture Altero Matteoli, che detta le linee guida nazionali sulla certificazione energetica, si pone anche l’obiettivo – ambizioso – di armonizzare la normativa nazionale con quelle emanate dalle Regioni in attesa delle indicazioni nazionali varate solo all’inizio dell’estate. Il testo – emanato in attuazione del decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 (articolo 6, comma 9) – segue la pubblicazione del decreto del presidente della Repubblica dell’aprile scorso (n. 59) che fissa i requisiti energetici minimi per i nuovi edifici e per la ristrutturazione degli immobili. Composto da sette allegati, che indicano anche le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche, il provvedimento firmato da Scajola si applica praticamente a tutte le unità immobiliari, salvo a box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi. Quanto allo spinoso aspetto del coordinamento fra le disposizioni nazionali e quelle locali, il testo prevede innanzitutto che le linee guida si applichino solo alle Regioni che non hanno legiferato in materia. In ogni caso, gli enti locali che alla data del primo luglio scorso abbiano già provveduto al recepimento della direttiva comunitaria in materia (2002/91/CE) dovranno adottare misure tese a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti di certificazione con quelli dettati dal decreto. Con questo obiettivo sarà istituito al ministero per gli Affari regionali un tavolo di coordinamento e confronto, composto da rappresentanti dei ministeri firmatari del decreto, dagli enti locali e con il supporto del CNR, dell'ENEA, del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, dell'Istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti e la contabilità ambientale (ITACA) e del Comitato Ecolabel (i cui componenti e modalità operative saranno individuati con un successivo decreto). Al comitato spetterà, tra gli altri, il compito di monitorare l’applicazione delle norme, formulare proposte per armonizzare le disposizioni in vigore e mettere a punto un sistema informativo di raccolta dati sia in materia di certificazione energetica e di controllo per l'efficienza energetica degli edifici. Gli attestati di certificazione avranno una validità temporale massima di dieci anni, come del resto già previsto dal decreto legislativo del ’95, che non sarà compromessa dall'emanazione di provvedimenti di aggiornamento del decreto e/o introduttivi della certificazione energetica di ulteriori servizi quali, ad esempio, la climatizzazione estiva e l'illuminazione (ricordiamo infatti che il provvedimento firmato da Scajola riguarda solo gli impianti di riscaldamento degli edifici e la loro capacità di essere efficienti da un punto di vista del trattenimento e della dispersione di calore). La validità sarà confermata solo se verranno rispettate le norme in vigore per i controlli periodici di efficienza energetica, altrimenti l’attestato si riterrà scaduto il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per la verifica periodica. I libretti di impianto (relativi appunto agli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW) e quelli di “centrale” (ovvero con potenza superiore o uguale a 35 kW) dovranno essere allegati in originale o in copia all’attestato. L’attestato andrà inoltre aggiornato se si eseguono interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche relativi a più del 25 percento della superficie esterna dell’immobile, o se si fanno migliorie su impianti di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti, o se infine si sostituiscono o si ristrutturano impianti che riducono la prestazione energetica dell’edifico. In merito alle prestazioni energetiche globali e parziali dell’immobile, l’allegato A del provvedimento stabilisce un sistema di valutazione basato su classi. La classe energetica globale dell’edificio è l’etichetta attribuita alla sua prestazione energetica complessiva, ed è contrassegnata da una lettera. Possono coesistere maggiori specificazioni all’interno della stessa classe (ad esempio classe B, B+). La classe energetica globale dell’edificio comprende sottoclassi rappresentative dei singoli servizi energetici certificati: riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria e illuminazione In considerazione del livello medio di efficienza del parco immobiliare nazionale e soprattutto per stimolare interventi di riqualificazione diffusi, il decreto prevede un ampio numero di classi, dalla A+ (la migliore) alla G. Per gli edifici residenziali la certificazione energetica riguarda il singolo appartamento. Nel caso di una pluralità di unità immobiliari in edifici multipiano, o una pluralità di unità immobiliari in linea, si potrà prevedere una certificazione originaria comune per unità immobiliari che presentano caratteristiche di ripetibilità logistica e di esposizione, (piani intermedi), sia nel caso di impianti centralizzati che individuali, in questo ultimo caso a parità di generatore di calore per tipologia e potenza. Quanto alla procedura di certificazione energetica, questa andrà richiesta, a proprie spese, dal costruttore o dal proprietario dell’immobile, ai certificatori riconosciuti dal dpr dell’aprile scorso. La procedura comprende tutte le operazioni svolte dai certificatori e in particolare: l’esecuzione di una diagnosi, o di una verifica di progetto, finalizzata a determinare la prestazione energetica dell’immobile e l’individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultino economicamente convenienti in considerazione delle caratteristiche climatiche della località, delle caratteristiche dell’utenza, dell’uso energetico dell’edificio e delle specifiche caratteristiche dell’edificio e degli impianti; la determinazione della prestazione energetica attraverso l’applicazione della metodologia indicata dal decreto; l’individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costibenefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle. Al termine di queste operazioni, il certificatore determina la classe dell’immobile e rilascia infine l’attestato di certificazione energetica.  

 

Le convenzioni Fiaip

Per agevolare la clientela e porre un freno della corsa verso l’alto dei prezzi per ottenere l’attestato di certificazione energetica, alcuni collegi Fiaip regionali e provinciali stanno attivando convenzioni con i professionisti che operano sul territorio. L’obiettivo è di evitare al proprietario dell’immobile di addentrarsi in adempimenti burocratici non ancora chiarissimi e di fissare tariffe certe e svincolate dalla difficoltà di reperire la documentazione relativa all’immobile e necessaria al certificatore per svolgere il proprio lavoro. Le convenzioni sono già operative nelle regioni dove vige una normativa in materia preesistente all’emanazione delle linee guida nazionali: in Lombardia, Emilia Romagna, Liguria e nella provincia autonoma di Bolzano. Le tariffe in convenzione variano da regione a regione: in Emilia Romagna (a Bologna) un certificato costa 400 euro iva esclusa; in Lombardia, dove a occuparsi delle certificazioni per conto di Fiaip è Tecnolario, per una casa di 100 metri il documento costa 300 euro, se l’immobile è di 200 metri si sale a 500 per arrivare a 860 euro per superfici che vanno dai 200 ai 500 metri; in Liguria l’accordo con Tecnosol prevede un costo di 300 euro per certificare 50 metri, e di 150 euro più 2 euro e 50 per ogni metro aggiuntivo oltre i 60. Infine Casaclima, che ha attivato un accordo con la provincia di Bolzano, ha tariffe che variano dai 250 ai 1.500 euro. In Friuli, invece, dove si attendono i decreti attuativi del protocollo approvato a maggio scorso, la Fiaip di Gorizia ha siglato ormai da un anno un accordo che consente di ottenere la certificazione a prezzi che variano da 270 euro per gli immobili fino a 50 metri quadrati, a 650 euro per quelli superiori ai 200. La convenzione prevede anche il reperimento della documentazione dell’immobile, compito che invece spetterebbe al certificatore. La certificazione energetica – precisa Guerrino Pucci, presidente regionale Fiaip Liguria – non deve essere vista come un aggravio dei costi da sostenere, ma come una possibilità concreta di ottenere un risparmio energetico in base agli interventi che si compiono per rendere il proprio immobile più efficiente da questo punto di vista. Mentre il presidente di Fiaip Lombardia, Francesco Galati fa notare che se si diffondesse la certificazione su tutto il parco abitazioni nazionale si verrebbe a costituire una sorta di mappa del territorio che rileverebbe le condizioni degli edifici e gli interventi necessari sui quali si potrebbero ipotizzare incentivi pubblici mirati.



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stampato in data 19-5-2012 alle ore 9:19