
Era i tanti temi che l’attuale dibattito scaturito dalle recenti novità normative in materia di lavoro e modalità di risoluzione delle controversie in ambito lavorativo ha sollevato, ve n’è uno che sembra essere stato in qualche modo dimenticato dalla maggioranza dei commentatori e che invece costituisce una novità di reale rilevanza nel panorama delle relazioni lavorative e professionali; l’estensione della certificazione preventiva dei contratti di lavoro prevista dall’art. 75 del D.lgs. n. 276/2003 (c.d. Riforma Biagi) anche alle relazioni di lavoro autonomo, operata dal testo originale del c.d. Collegato Lavoro. L’estensione in questione che a taluni è sembrata un mero argomento giuridico ed è stata liquidata come una oziosità da addetti ai lavori, possiede invece potenzialità che, nel comparto della mediazione immobiliare e creditizia così come in molti altri, potrebbero diventare significativamente rilevanti. L’utilità pratica della certificazione si coglie in effetti facilmente se si tiene conto di un dato empirico: sono ormai numerosissimi, dinanzi ai Tribunali del Lavoro, i processi che vedono contrapposti i datori di lavoro ed i loro collaboratori o dipendenti e che vertono sulla c.d. qualificazione del rapporto di lavoro tra gli stessi instaurato. In linea di principio, infatti, e specialmente a causa di una diffusa superficialità e grossolanità nella redazione dei contratti di lavoro stipulati, tra le parti contrattuali soggetti sorge frequentemente un contenzioso inerente la natura F Come evitare i contenziosi nei rapporti di lavoro: la certificazione preventiva dei contratti del rapporto instaurato: spesso, il lavoratore si rivolge al Giudice al fine di far riscontrare che la propria attività lavorativa è stata prestata in qualità di lavoratore subordinato - con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano del trattamento retributivo, previdenziale, assistenziale e, in via generale, delle garanzie che spettano ad un lavoratore subordinato - mentre, dall’altra parte, il datore di lavoro agisce per far riconoscere di aver instaurato un rapporto di lavoro autonomo. Altrettanto numerosi sono inoltre i contenziosi aperti dagli enti previdenziali che agiscono nei confronti di un rapporto autonomo o paraautonomo, pretendendone invece la natura subordinata, anche in questo caso con le immediate conseguenze già elencate. L’esperienza porta a riscontrare come, il più delle volte, le controversie con il lavoratore si concludono tendenzialmente con una transazione nella quale, per la natura stessa della transazione dove entrambe le parti fanno delle concessioni, vi sono comunque dei costi a carico del datore di lavoro; mentre i contenziosi con gli enti previdenziali raramente sono conciliati, comportando comunque per il datore di lavoro i costi di causa spesso anche se vincitore. L’utilità della certificazione dei contratti di lavoro è proprio quella di evitare il verificarsi del contenzioso descritto; riducendo, grazie ad una qualificazione preventiva della natura giuridica del rapporto da parte di un apposito organismo certificatore, l’incertezza sulla qualificazione giuridica della relazione e restituendo - a parere di chi scrive - centralità alla volontà delle parti contrattuali che troppo spesso ormai viene compressa e marginalizzata se non addirittura messa in ridicolo nel corso dei contenziosi giudiziari al cui interno si assiste invece ad una preponderanza delle valutazioni giudiziali che alle volte assumono per i più una latenza arbitraria. La certificazione infatti in quanto atto della pubblica amministrazione è opponibile oltre che alle parti che sottoscrivono il contratto anche a terzi, compresi gli organismi ispettivi degli enti previdenziali, e quindi nell’ipotesi di impugnazione del contratto da certificato, sorge l’obbligo di esperire il tentativo di conciliazione avanti all’ente certificatore e solo successivamente si può procedere giudizialmente, chiedendo l’accertamento della non rispondenza tra il contratto certificato e l’effettivo rapporto instaurato. È immediatamente evidente la rilevanza di questa procedura nei casi di contenziosi instauratisi nei confronti di Enti previdenziali e degli Ispettorati del Lavoro, in questi casi infatti la stessa circ. n. 71/2005 del Ministero del Lavoro prevede l’impossibilità da parte dell’ente di irrogare sanzioni o rivendicare oneri contributivi quando ci si trovi dinanzi a dei contratti certificati, sino a quando non venga emessa sentenza che accerti la non rispondenza tra certificazione e rapporto di lavoro, lo stesso Ministro del lavoro con la direttiva dell’ottobre 2008, in merito ai comportamenti in sede di controllo, chiariva che il funzionario in sede ispettiva doveva limitare le verifiche ai contratti non certificati e consentiva all’ispettore la possibilità di procedere con la contestazione dei contratti certificati, nei soli casi di denuncia effettuata dal lavoratore. L’ingresso delle tipologie di rapporti di lavoro autonomo inerenti la fornitura di prestazioni nel novero dei contratti certificabili, crea quindi il presupposto per alcune utilissime garanzie anche a rapporti che sino ad ora restavano privi di “copertura” sotto il profilo della qualificazione della loro stessa natura giuridica, aggravata dalla labilità delle distinzioni tra elementi caratterizzanti la subordinazione rispetto alle caratteristiche della prestazione del lavoro autonomo, e da una latente tendenza a voler privilegiare il “diritto alla subordinazione” indipendentemente dalla concreta attività professionale del lavoratore, e spesso anche dalla convenienza per il lavoratore stesso, che in definitiva hanno comportato transazioni “in difesa”, e quindi onerose, per il datore di lavoro ovvero contenziosi lunghi, incerti e comunque caratterizzati da costi rilevanti con gli enti previdenziali. Alla data odierna ancora non è chiaro quale dovrebbe essere l’esito dell’iter legislativo per il testo di legge che al suo interno contiene la norma estensiva dell’istituto della certificazione preventiva anche ai rapporti di lavoro autonomo, ed il fatto che tratta di un istituto in larga parte incompreso e bistrattato da molti anche tra gli addetti ai lavori, non rassicura sull’esito dell’iter legislativo di questa norma in particolare. La rilevanza della novità comunque è tale che i fautori di un efficiente metodo di gestione della giustizia civile in generale e del rito del lavoro in particolare non potrebbero che augurarsi che la norma in questione possa presto fare parte dell’ordinamento legislativo nazionale.
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