
Dall’ 1 gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita dovranno riportare l’indice di prestazione energetica degli edifici o delle singole unità immobiliari. L’art. 13, comma 1, lettera “c”, del D.lgs. 3.03.2011 n. 28 (di attuazione della Direttiva 2002/91/CE) ha infatti introdotto nell’art. 6 del Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 il comma 2- quater (“Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica”). Nonostante la pubblicazione del D.lgs. n. 28/11 in Gazzetta Ufficiale risalga al 28 marzo 2011, l’approssimarsi della scadenza indicata (1 gennaio 2012) ha rivelato come la maggior parte di coloro che si rivolgono alle agenzie immobiliari con l’intenzione di vendere il proprio immobile non siano a conoscenza di tale prescrizione, rendendo inevitabilmente difficoltoso per gli agenti immobiliari adempiere con la dovuta professionalità e diligenza all’adempimento di legge previsto in attuazione della Direttiva 2010/31/UE. Il problema principale che si pone per gli agenti immobiliari professionali attiene, in particolare, alla responsabilità derivante dall’art. 1759 c.c. Come noto, infatti, l’art. 1759, I comma, c.c. (Responsabilità del mediatore – “Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso”) ha subìto, per costante orientamento giurisprudenziale, un’interpretazione estensiva in virtù della quale, ad oggi, al mediatore è vietato fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere. Tale interpretazione rende, di conseguenza, ancor più indispensabile un chiarimento in merito all’ applicazione della disposizione in esame, laddove non si sia in possesso dell’attestato di certificazione energetica. Si è, dunque, provveduto ad interpellare formalmente al riguardo il Ministero dello Sviluppo Economico. In attesa di ricevere delucidazioni in merito alle modalità con le quali adempiere la prescrizione legislativa laddove i proprietari non possano o non intendano acquisire tempestivamente gli attestati di certificazione energetica formuliamo alcune proposte su come procedere alla pubblicazione degli annunci in assenza della documentazione. Ferma restando la precisazione che linee-guida che si forniscono sono da adattare in base alle eventuali diverse disposizioni legislative regionali nel caso in cui le Regioni abbiano già legiferato al riguardo, si propone di inviare una comunicazione ai propri clienti venditori con la quale informarli dell’obbligo di indicazione dell’indice di prestazione energetica negli annunci immobiliari di vendita, subordinando, conseguentemente, la pubblicazione dell’annuncio all’acquisizione dell’attestato di certificazione energetica od alla compilazione di un modulo sottoscritto dal venditore con il quale lo stesso dichiari a quale indice di prestazione energetica appartiene l'immobile ed esoneri, contestualmente, il mediatore da qualunque responsabilità possa derivargli, con particolare riferimento a quella derivante dalla violazione di cui all’art. 1759 c.c. attesa l’impossibilità per il mediatore stesso di verificare se l’indice di prestazione energetica dichiarato dal venditore corrisponda al vero. È evidente come le informazioni contenute nella lettera sopra menzionata siano dirette ai clienti che abbiano già conferito l’incarico di vendita, mentre sarà opportuno che gli incarichi di vendita ancora da sottoscrivere contengano già l’indice di prestazione energetica o la dichiarazione rilasciata in merito dal venditore. Nel contempo si suggerisce di inserire nella comunicazione un riferimento al nuovo obbligo introdotto al comma 2 ter dell’art. 6 del Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 sempre ad opera dell’art. 13, comma 1, lettera “c”, del D.lgs. 3.03.2011 n. 28 di inserire, nei contratti di compravendita, “una clausola in cui l’acquirente dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione inerente la certificazione energetica degli edifici”, al fine di sensibilizzare i propri clienti in ordine alla circostanza che, per procedere alla vendita, occorre comunque acquisire l’attestato di certificazione energetica. Nell’occasione si raccomanda comunque di inserire i riferimenti relativi all’attestato di certificazione energetica già nella proposta di acquisto/contratto preliminare invitando, dunque, la parte venditrice a procurare l’ACE, a propria cura e spese, in ogni caso prima della sottoscrizione della proposta/preliminare. Come già precisato, sono comunque fatte salve eventuali diverse disposizioni legislative regionali vigenti in materia, ovvero qualora le singole Regioni avessero già eventualmente provveduto a disciplinare la tematica degli annunci immobiliari (ad esempio, anticipando l’entrata in vigore dell’obbligo di inserimento dell’indice di prestazione energetica negli annunci immobiliari di vendita e/o prescrivendolo anche per gli annunci relativi alle locazioni e/o introducendo specifiche sanzioni in caso di mancato rispetto dell’obbligo) occorre rispettare il dettato normativo regionale.
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