
Stavolta, forse, ci siamo davvero. A fine febbraio le commissioni Finanze di Camera e Senato hanno dato il loro via libera allo schema di decreto del ministero dell’Economia sulle modalità di funzionamento del Fondo di solidarietà per i mutui prima casa. La luce verde da parte dei gruppi di lavoro arriva a due anni dalla istituzione del Fondo, prevista dalla Finanziaria 2008 (L. 244/2007, varata dal governo di centrosinistra guidato da Romano Prodi nel dicembre 2007), e con undici mesi di ritardo sui tempi previsti: il regolamento di attuazione doveva essere adottato dal Mef entro il 29 marzo 2009. Endemiche lungaggini a parte, il provvedimento, che ora torna a via XX settembre in attesa della firma del ministro Giulio Tremonti, della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, e della agognata entrata in vigore, potrà rivelarsi senz’altro utile in questa particolare congiuntura economica. Il cosiddetto Fondo Gasparrini, da Federica Rossi Gasparrini, presidente di Federcasalinghe, ed ex presidente nazionale dell’Udeur all’epoca del governo Prodi, punta, con una dote di 20 milioni di euro, a garantire alle famiglie in difficoltà che ne fanno richiesta, il pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari a sospendere le rate dei mutui prima casa. Si potrà fare ricorso all’agevolazione per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi. Entrando nel merito, il testo, formato da 8 articoli, individua (art. 1) nei titolari di mutui per l’acquisto della casa adibita a residenza principale e situata in territorio italiano, i beneficiari dell’intervento. Per ottenere la sospensionedelle rate, dovrà essere presentata domanda (art. 4) alla banca dove è in corso di ammortamento il mutuo, utilizzando il modello che sarà reso disponibile sul sito internet www.sospensionemutui.it, realizzato dalla società a capitale pubblico alla quale il dipartimento del Tesoro del Mef affiderà la gestione del Fondo. L’articolo 2 dello schema di decreto ministeriale stabilisce i requisiti e le condizioni per l'accesso alle agevolazioni. Potrà fare richiesta solo chi ha un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 30mila euro l’anno ed è in possesso del titolo di proprietà sull’immobile, oggetto del contratto di mutuo, il cui importo residuo non deve essere superiore a 250mila euro. L’abitazione per la quale è richiesto l’intervento del Fondo non può rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso, castelli e ville). L’accesso al beneficio è inoltre subordinato alla verifica di oggettive condizioni di difficoltà del richiedente verificarsi dopo la data di stipula del contratto di mutuo, come la perdita del posto di lavoro, la morte o l'insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, il pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare per più di 5mila euro l’anno, l’aver sostenuto spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell’immobile, l’incremento della rata a tasso variabile di almeno il 25% in caso di rate semestrali e di almeno il 20% per quelle mensili. L’articolo 3 stabilisce che, a fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, il Fondo rimborsa alle banche i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dall’istituto di credito. L’articolo 5 precisa che il Fondo è dotato di personalità giuridica ed è soggetto patrimoniale autonomo e separato, gestito dal dipartimento del Tesoro del ministero dell’Economia attraverso una società a capitale interamente pubblico. Questa società dovrà occuparsi dell’istruttoria delle domande, delle verifiche, dell’attività di recupero crediti e della realizzazione e funzionamento del portale www.sospensionemutui.it. I rapporti tra la società di gestione del Fondo e le banche sono disciplinati dall’articolo 6.In particolare, è stabilito che gli istituti di credito abbiano a disposizione dieci giorni di tempo per valutare la completezza e regolarità formale delle richieste presentate per l’accesso alla sospensione delle rate e per trasmettere al gestore del Fondo tutta la documentazione relativa all’ammontare dei costi e degli oneri finanziari dell'operazione. Dal canto suo, la società di gestione, verificata la sussistenza dei presupposti, rilascia, entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione, il nullaosta alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo e imputa alle disponibilità del Fondo l’importo dei costi e degli oneri finanziari indicato dalla banca. L’articolo 7 stabilisce le modalità di revoca delle agevolazioni, nel caso, sulla base di successive verifiche, risultino false le dichiarazioni e la documentazione fornita dal beneficiario o da altro soggetto competente a rilasciarla. In caso di revoca, chi ha ottenuto l’agevolazione dovrà rimborsare al Fondo la somma corrisposta alla banca, rivalutata secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione, oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale. Con l’articolo 8 si stabilisce che le risorse non utilizzate, comprese le multe comminate agli istituti di credito per l’inosservanza delle norme in materia di portabilità dei mutui e di surrogazione, affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero istituito alla Tesoreria centrale dello Stato e intestato al gestore del Fondo. Apprezzato in maniera bipartisan, il provvedimento è stato comunque licenziato dai gruppi parlamentari di Camera e Senato con una serie di osservazioni. Da parte loro, i membri della commissione Finanze di Montecitorio hanno sottolineato come la quota di 20 milioni sia da ritenere insufficiente. Inoltre, accogliendo i rilievi formulati dal deputato Pd Franco Ceccuzzi, il gruppo di lavoro ha evidenziato la necessità di includere tra i rimborsi a carico del Fondo anche la parte degli interessi dello spread (maggiorazione) applicato dalla banca, oltre che del tasso d’interesse, per evitare che in caso di mancato pagamento i soggetti siano segnalati ai sistemi di informazioni creditizie. Infine, alla luce dell’accordo recentemente stipulato tra l’Associazione bancaria italiana (Abi) e i consumatori in materia di sospensione del pagamento delle rate dei mutui da parte delle famiglie in difficoltà per un periodo di 12 mesi, il cosiddetto Piano famiglie predisposto dall’Abi a ottobre 2009, e attivo da gennaio di quest’anno al quale hanno aderito finora 197 banche, i deputati hanno chiesto che si estendano i requisiti per l’ammissione al beneficio anche ai destinatari di trattamenti di cassa integrazione o di altri ammortizzatori sociali. Come a Montecitorio, anche a palazzo Madama il parere favorevole espresso dal VI gruppo di lavoro è stato accompagnato da una serie di osservazioni che, ora, sarà compito dei tecnici del Mef accogliere o meno. Nello specifico, su suggerimento di Adriano Musi (Pd) e Rosario Giorgio Costa (Pdl), i senatori hanno manifestato la necessità di sciogliere il dubbio che il limite di 30mila euro, previsto per accedere al fondo, sia effettivamente riferito all’Isee, e non al reddito imponibile, che si estendano i requisiti per l’ammissione al beneficio anche ai destinatari di trattamenti di cassa integrazione e che, per snellire e semplificare le procedure, tutti gli adempimenti siano affidati alle banche.
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