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Ufficio Studi

Il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce le differenze tra agenti e procacciatori d’affari


19.07.2010

Il Ministero dello Sviluppo Economico in un parere inviato a Fiaip, a seguito di alcuni quesiti posti dalla Federazione italiana Agenti Immobiliari Professionali negli scorsi mesi in merito all’attività di procacciatori d’affari, osserva come il quadro normativo contempla per il procacciatore un ruolo o un albo abilitante, al contrario invece di quanto è previsto per l’agente/rappresentante di commercio. Secondo la nota di Via Sallustiana al contratto atipico di procacciamento d’affari vengono applicati i principi generali in tema di contratti e in via analogica, la disciplina prevista per il contratto di agenzia. Per quanto le due fattispecie siano molto simili, le norme relative al contratto di agenzia, contenute nella legge 240/385, si applicano solo in parte al contratto di procacciamento d’affari. Nella sostanza il porcacciatore d’affari si occupa di favorire la conclusione dei contratti, per conto di una o più ditte, in modo occasionale e non continuativo. Tale figura come, l’agente il commissario e il mediatore è retribuito a provviggione. Il contratto del procacciatore d’affari si differenzia inoltre dal rapporto di agenzia per l’assenza del diritto di esclusiva in capo al procacciatore e per la facoltà, e non l’obbligo dello stesso, di promuovere, verso corrispettivo, affari fra proponente e terzi. Il procacciatore d’affari si distingue anche dalla figura del mediatore, il quale mette in relazione due o più parti, per la conclusione di un contratto,senza essere legato da rapporti di collaborazione o di dipendenza delle parti stesse (art. 1754 c.c.). Il contratto di procacciamento d’affari si perfeziona, secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, con la stipulazione della cosidetta “lettera di incarico”, contenente l’indicazione dell’ammontare delle provvigioni, le modalità di pagamento delle stesse, i patti di non concorrenza ed i tempi di preavviso per la risoluzione del contratto. Una ulteriore differenzazione ai fini concreti tra le due figure: al mediatore la provvigione è dovuta per il solo fatto della conclusione dell’affare da lui promosso, nel caso del procacciatore è necessaria non solo la conclusione, ma altresì, la regolare esecuzione del contratto, in analogia con quanto la legge prevede in tema di agenzia. La figura del procacciatore d’affari viene utilizzata frequentemente dall’aziende in quanto con tale figura l’imprenditore sostiene minori costi rispetto alla figura dell’agente di commercio o ad un lavoratore subordinato. Il Ministero dello Sviluppo economico ricorda infine come la Corte Suprema della Cassazione con la sentenza della III^ sezione civile n°27729 del 16 dicembre 2005 ha statuito che la figura del mediatore e quella del procacciatore si distinguono per la posizione di imparzialità del mediatore rispetto al procacciatore, che agisce invece su incarico di una delle parti interessate, dalla quale soltanto può petendere la provvigione. La Corte di Cassazione ha inoltre ribadito come il procacciatore oneroso d’affari non è soggetto all’applicazione della Legge 3 Febbraio 1989, n°39 (art.6). Pertanto il Ministero dello sviluppo economico ritiene censurabili tutti quei casi in cui i procacciatori d’affari esercitano, in maniera abusiva, l’attività di mediazione riservata agli iscritti al ruolo Agenti di affari in mediazione. In tale ipotesi spetta al Giudice, in caso di controversie, rilevata in concreto la stabilità dell’incarico e l’obbligatorietà dell’attività promozionale, accertare l’esistenza di un reale rapporto di agenzia.



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