
Non solo cedolare. Il decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 sulle disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, in vigore dal 7 aprile e approvato in via definitiva dal governo dopo un serrato confronto/scontro con Parlamento, enti locali e il Quirinale, fa degli immobili il cardine dell'autonomia finanziaria dei Comuni. Non si tratta, a ben guardare, di una novità assoluta: l'odiata Ici (imposta comunale sugli immobili), introdotta nel '92 e cancellata per le abitazioni principali nel 2008 dal IV governo Berlusconi, è nata dalla necessità di dare una fonte autonoma di finanziamento alle amministrazioni locali. Una logica che ora, con l'arrrivo dell'imposta muncipale propria (Imu) e della cedolare sugli affitti, si rafforza. Il provvedimento, spiega il ministro per la Semplificazione Roberto Calderoli, insieme al testo sull'autonomia tributaria delle Regioni e ai costi standard della sanità (approvato dalla bicamerale per il federalismo il 24 marzo scorso), rappresentano il fulcro di “una legislatura costituente”, anche se la strada del federalismo è ancora lunga. Un percorso durante il quale Calderoli non esclude possano arrivare modifiche anche sul fisco municipale, purché chi le promuove porti “qualcosa di meglio rispetto a quello che c'è. Che magari non sarà la perfezione ma regge”. Ovviamente, conclude il ministro, “se qualcuno mi dice di tassare la prima casa è chiaro che dico di no”. Ma quali sono le novità del provvedimento? La prima fase del fisco muncipale parte quest'anno e prevede la devoluzione ai Comuni (art. 2), per gli immobili ubicati nel loro territorio, del gettito dei seguenti tributi: imposta di registro e bollo su atti soggetti a trascrizione, imposta di registro e bollo sui contratti di locazione relativi a immobili, imposta ipotecaria e catastale, Irpef (in relazione ai redditi fondiari, escluso quello agrario), tributi speciali catastali, tasse ipotecarie, e una compartecipazione alla cedolare secca sugli affitti. Questa potrà essere scelta dai proprietari in alternativa alla tassazione vigente per i redditi prodotti dalla locazione di abitazioni. L'aliquota sostitutiva sarà del 21% per i contratti a canone libero e del 19% per quelli concordati. L'imposta municipale propria (art. 8) partirà invece nel 2014 e sostituirà, con riguardo agli immobili, l'Irpef e le relative addizionali sui redditi fondiari di beni non locati, e l'Ici. L'Imu si applicherà solo sul possesso di immobili diversi dall'abitazione principale, salvo questa non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni signorili, ville e castelli). Escluse anche le pertinenze relative alla prima casa, ovvero le categorie catastali C/2, magazzini, cantine, soffitte; C/6, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse; e C/7 tettoie e posti auto. La base imponibile dell'Imu è il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del dlgs 504/1992: ciò significa che si utilizzeranno gli stessi parametri catastali finora utilizzati per il calcolo dell'Ici. L'imposta è dovuta annualmente con un'aliquota dello 0,76%, che potrà essere cambiata con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Economia d'intesa con la Conferenza Unificata. Ogni Comune potrà inoltre diminuire o aumentare l’aliquota sino a 0,3 punti e fino a 0,2 punti quella ridotta alla metà per gli immobili locati. L'aliquota potrà anche essere dimezzata nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario. Chi pagherà l'Imu? In base al testo (art. 9) sono soggetti passivi il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, o il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Per le aree demaniali in concessione, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili da costruire o in corso di costruzione dati in locazione finanziaria, l'Imu è dovuta dal locatario. L'imposta si pagherà per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il versamento si effettuerà in due rate (16 giugno e 16 dicembre). E per i trasferimenti? L'articolo 10 del testo semplifica, dal 2014, il regime tributario applicabile sulle cessioni immobiliari. Viene modificato l'articolo 1, parte prima, del testo unico dell'imposta di registro (Dpr 131/1986) prevedendo una tariffa del 9% per atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobiliari in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi. La tariffa è fissata al 2% per le abitazioni, a eccezione della categoria catastale A1, A8 e A9. Tutti gli atti assoggettati all'imposta e quelli conseguenti per effettuare gli adempimenti catastali e relativi ai registri immobiliari, saranno esenti dalle imposte di bollo, ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie. Per tutti questi atti sono soppresse esenzioni e agevolazioni tributarie. In ogni caso l'imposta non potrà essere inferiore a mille euro, sia nel caso di applicazione dell'aliquota del 2%, sia in quello al 9%.
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