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Credito e regole

La rivoluzione della mediazione creditizia


I molti nodi del regime transitorio previsto dal decreto legislativo n. 141/10

15.10.2010

Tre anni e mezzo: tanto è durata l’attesa della riforma della mediazione creditizia. Uno degli interventi legislativi più discussi degli anni recenti è giunto al capolinea dopo vivaci scontri tra oppositori e sostenitori della riforma. I punti fondamentali della nuova disciplina sono ormai noti: obbligo di esercitare l’attività di mediazione in forma societaria (S.p.A., S.a.p.A., S.r.l., Soc. Coop.), obbligo di versamento di un capitale minimo pari ad € 120.000, obbligo di stipula di un’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, incompatibilità tra l’attività di mediazione e quella di agente in attività finanziaria, obbligo di superamento di un esame per chi riveste ruoli di vertice nelle società di mediazione, costituzione di un Organismo associativo vigilato dalla Banca d’Italia che si occuperà della tenuta del nuovo elenco, divieto di partecipazione delle società di mediazione nel capitale delle banche (ma non il contrario) e – per quanto interessa in particolare gli agenti immobiliari – divieto di segnalazione e raccolta delle richieste di finanziamento per coloro che non saranno iscritti all’elenco dei mediatori creditizi anche nei casi in cui l’attività è svolta in via puramente accessoria ad una transazione immobiliare. Allo stato pare utile soffermarsi sul regime transitorio della riforma. Tutti – o quasi – gli operatori del mercato si stanno infatti chiedendo: “potrò continuare a fare il mio mestiere dopo la riforma? A quali condizioni? E fino a quando?”. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/10 (al 19/9/2010) nulla è cambiato nella sostanza poiché l’efficacia dell’intera disciplina è condizionata al verificarsi di successivi adempimenti. I primi effetti concreti decorreranno dal 60° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto (al 18/11/2010): verranno infatti sospese da tale data le nuove iscrizioni all’albo dei mediatori creditizi e l’attività potrà pertanto essere svolta esclusivamente da coloro che risultino regolarmente iscritti al vecchio albo (a tali soggetti continuerà peraltro ad applicarsi la disciplina oggi vigente: D.P.R. n. 287/00). Questa condizione di esercizio “temporaneo” dell’attività di mediazione sarà ammessa fino alla costituzione dell’Organismo da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze: da tale momento infatti la Banca d’Italia cesserà la tenuta del vecchio albo ed i soggetti ivi iscritti avranno sei mesi di tempo per chiedere l’iscrizione nel nuovo elenco (tenuto dall’Organismo) comprovando il possesso di tutti requisiti richiesti dalla nuova normativa. Sul punto occorre peraltro precisare che i soggetti che dimostreranno di avere esercitato l’attività di mediazione creditizia per almeno tre anni nel quinquennio precedente potranno ottenere l’iscrizione nel nuovo elenco affrontando una prova di idoneità più attenuata rispetto all’esame vero e proprio che diverrà invece obbligatorio dopo la riforma per tutti i vertici aziendali (amministratori, direttori, ecc.). Ma l’esame del nuovo decreto solleva (tra gli altri) due gravi interrogativi in merito alle modalità con le quali verrà realizzato il passaggio dal vecchio al nuovo elenco dei mediatori. In primo luogo, non è dato comprendere se e come coloro che oggi svolgono l’attività di mediazione in forma individuale potranno chiedere (entro i sei mesi dalla costituzione dell’Organismo) l’iscrizione nel nuovo elenco anche qualora dispongano del capitale richiesto (€ 120.000) e possiedano i requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dalla nuova disciplina: varrà per loro il regime transitorio che permette di sottoporsi soltanto alla prova valutativa “attenuata”,? La risposta a tale quesito rileva soprattutto in relazione ai tempi necessari per l’accesso all’albo poiché l’impossibilità di beneficiare del regime di favore previsto per i soggetti già iscritti comporterebbe il serio rischio di dover interrompere l’attività nell’attesa che l’Organismo indica ed organizzi i primi esami di abilitazione, il cui superamento costituisce un presupposto necessario della richiesta di iscrizione al nuovo elenco per chi non beneficia del regime transitorio di favore. Il secondo, e ben più inquietante, interrogativo attiene invece alla stessa possibilità che l’Organismo venga costituito celermente: il decreto n. 141/10 prevede infatti che la composizione dell’Ente sarà disciplinata dallo Statuto ma nel contempo prevede anche che lo Statuto debba essere a sua volta redatto dall’Organismo stesso. E' evidente inoltre la difficoltà di costituire un Ente nel rispetto delle norme previste dallo Statuto che quello stesso Ente dovrà redigere (redazione che ovviamente potrà avvenire soltanto dopo la costituzione dell’Ente). Il Legislatore pare dunque essere caduto nel più classico dei paradossi: viene infatti da chiedersi se nascerà prima l’Uovo (cioè lo Statuto) o la Gallina (cioè l’Organismo). Spetterà al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’onere di trovare una via per uscire dall’impasse che si profilo. Un ultimo problema attiene poi ai tempi che saranno richiesti per la vera e propria istituzione dell’elenco delle società di mediazione creditizia: nulla quaestio infatti qualora l’elenco venga istituito contestualmente alla nascita dell’Organismo. In tal modo infatti la cessazione del vecchio albo (tenuto dalla Banca d’Italia) e la nascita del nuovo (tenuto dall’Organismo) sarebbero l’una immediatamente conseguente all’altra. Qualora invece l’Organismo, una volta costituito, dovesse impiegare alcuni mesi per predisporre dal punto di vista operativo il nuovo elenco, si correrà il rischio di paralizzare non solo l’ingresso all’attività di mediazione ma anche la gestione delle posizioni di coloro che sono già iscritti all’albo e che – come già evidenziato – avranno soltanto sei mesi di tempo dalla costituzione dell’Organismo per chiedere di “transitare” nel nuovo elenco, il quale tuttavia nel frattempo potrebbe non essere neppure stato costituito. Aspettando quindi che la Gallina/Organismo veda la luce non mancheranno per gli operatori del settore gli interrogativi cui cercare di dar una risposta con l’ausilio, come sempre, dell’Associazione di categoria.



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stampato in data 22-5-2012 alle ore 9:33