
L'art. 2, cc. 1, 2 e 3 del D.L. 29.11.2008, n. 185 prevede che per i mutui ipotecari a tasso non fisso, sottoscritti entro il 31.10.2008 da persone fisiche per l’acquisto,
la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, le rate da corrispondere nel 2009 siano calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari al 4% (senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione) e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, per un ammontare non superiore a quanto previsto dalle condizioni contrattuali in essere. La differenza tra gli importi a carico del mutuatario, determinati applicando i tassi massimi, e le rate da corrispondere in base al contratto di mutuo sottoscritto, è posta a carico dello Stato. Sussiste, inoltre, la possibilità di indicizzare i mutui variabili al tasso ufficiale stabilito ogni mese dalla Banca Centrale Europea (BCE), anziché al tradizionale Euribor; tale misura è stata introdotta dal decreto “anti-crisi”, a partire dal 1.01.2009, per tutte le banche che operano in Italia.
MUTUI INTERESSATI
Tasso
Mutui a tasso non fisso.
Garanzia
Mutui garantiti da ipoteca.
Scopo
Mutui per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale (ad eccezione di quelle di categoria A/1, A/8 e A/9).
Sottoscrizione (fino al 31.10.2008)
Mutui sottoscritti o accollati (anche a seguito di frazionamento) da persone fisiche. L’agevolazione si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell’accordo ABI-Governo (art. 3 D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 24.07.2008, n. 126), con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009. L’agevolazione si applica anche: ai mutui cartolarizzati ai mutui a tasso variabile (rata fissa e durata variabile), ai mutuatari in ritardo nei pagamenti (a meno che non sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto).
RATE DA CORRISPONDERE NEL CORSO DEL 2009
Tassi massimi applicabili (si assume il tasso maggiore):
• 4% senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione.
• Tasso contrattuale (tasso annuo nominale - TAN), alla data di sottoscrizione del contratto.
Il “tetto” del 4% non vale per tutti i prestiti, ma soltanto per quelli che al momento della sottoscrizione prevedevano un tasso inferiore a questo valore.
Differenza a carico dello Stato
La differenza tra gli importi delle rate (è assunta a carico dello Stato):
(+) rate derivanti dall’applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui
(-) rate determinate applicando i tassi massimi.
Assenza di costi
Il contributo dello Stato a favore dei mutuatari per la riduzione dell’importo delle rate di mutuo a tasso non fisso nel corso del 2009 è corrisposto dalle banche mutuanti, senza alcun costo per il cliente, alla data di scadenza di ciascuna rata.
Criterio di calcolo
Il criterio di calcolo individuato dalla legge si applica all’intero importo della rata e non solo al rateo riferibile al 2009.
Mutui cartolarizzati
In caso di mutui che sono stati oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite, ai sensi della L. 30.04.1999, n. 130, il contributo è corrisposto dalla banca cedente (originator) ovvero dal soggetto incaricato dalla riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (servicer).
COMUNICAZIONI ALLA BANCA
(Provv. Ag. Entrate 4.03.2009, n. 32583)
Individuazione dei beneficiari
• L’Agenzia delle Entrate individua i soggetti per i quali è possibile determinare, sulla base dei dati disponibili in Anagrafe Tributaria, il possesso dei requisiti previsti. I soggetti aventi diritto ma non inclusi nell’elenco possono richiedere, alla banca o all’intermediario finanziario mutuante, l’applicazione dell’agevolazione mediante auto-certificazione per attestare il possesso dei requisiti.
• L’Agenzia delle Entrate trasmette, mediante il canale Entratel, l’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti alle banche e agli intermediari finanziari individuati, sulla base delle informazioni da questi trasmesse all’Anagrafe Tributaria.
Credito d’imposta
• La quota delle rate per ciascun mutuatario posta a carico dello Stato è determinata dalle singole banche o intermediari finanziari ed anticipata da questi al mutuatario. L’assunzione, da parte dello Stato, delle quote delle rate a suo carico è effettuata mediante l’attribuzione di un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 (codice tributo 6811) [R.M. 11.03.2009, n. 59/E].
• I soggetti beneficiari del credito d’imposta indicheranno in apposita sezione del modello 770 l’ammontare del credito maturato, nonché i relativi utilizzi.
MUTUI VARIABILI AL TASSO BCE
Decorrenza
Dal 1.01.2009.
Soggetti interessati
Le banche e gli intermediari che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca, finalizzati all’acquisto dell’abitazione principale, devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea (Bce).
Tasso complessivo
Il tasso complessivo applicato in tali contratti deve essere in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte.
Pubblicità (Disposizioni di vigilanza Banca d’Italia 30.12.2008)
Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia, per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all’offerta di tali contratti e alle relative condizioni.
Possibili vantaggi
Il nuovo meccanismo di indicizzazione dovrebbe assicurare versamenti più stabili nel corso del tempo e un adeguamento pressoché istantaneo ai ribassi (ma anche ai rialzi) del costo del denaro stabilito dalla Bce, anziché una risposta graduale come avviene con l’Euribor.
Riferimenti normativi Art. 2 D.L. 29.11.2008, n. 185, conv. L. 28.01.2009, n. 2 - Circ. Min. Economia 29.12.2008, n. 17852 - C.M. Economia 13.02.2009, n. 11434 - Provv. Ag. Entrate 4.03.2009, prot. 32583 - R.M. 11.03.2009, n. 59/E - Com. stampa Ag. Entrate 11.03.2009
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