
Prendendo spunto dall’analisi sul nuovo apparato sanzionatorio in materia di lavoro si coglie l’occasione per esaminare una pratica spesso registrata presso le agenzie immobiliari con riguardo alle politiche di inserimento di risorse umane all’interno dell’organizzazione d’agenzia.
Come sovente accade il processo di conoscenza ed apprezzamento reciproco tra agenzia immobiliare (come potenziale datore di lavoro nelle varie forme possibili sulla base della normativa vigente) e risorsa (quale potenziale prestatore di lavoro) nasce con una prima fase di immissione all’interno dell’agenzia erroneamente dai più considerata di “prova” reciproca, senza però che la prova in questione sia stata correttamente inserita entro il più ampio contesto di un rapporto contrattuale definito, e gli adempimenti obbligatori derivanti dalla stipula dello stesso siano stati assolti.
In conseguenza dello scenario descritto l’agenzia immobiliare si espone in via quasi automatica al rischio delle sanzioni per lavoro nero. E’ da sottolineare, infatti, che il periodo di prova per l’ordinamento giuridico nazionale esiste nella misura in cui esiste un rapporto di lavoro o di prestazione a corrispettivo tra le parti, ed è conseguente alla sottoscrizione di un contratto che al suo interno contenga una clausola specificamente volta a regolarne aspetti, tempi e termini. La pretesa di accogliere una risorsa presso la propria impresa per un periodo di “conoscenza della professione” con le modalità sopra descritte, corrisponde quindi ad una pressoché automatica instaurazione di un “rapporto di lavoro nero”, che nel corso di un’eventuale verifica da parte di enti ispettivi ovvero a seguito di eventuali rivendicazioni del lavoratore, espongono l’agenzia immobiliare a tutte le conseguenze del caso.
Esiste tuttavia una fattispecie di rapporto che può essere instaurata con finalità di orientamento professionale e che le agenzie immobiliari possono applicare ai rapporti con potenziali nuove risorse umane con l’obbiettivo di sviluppare la conoscenza reciproca e di stimare le possibilità di sviluppare un eventuale rapporto sulla base dei riscontri della stessa; il rapporto in questione si basa su:
LO STAGE
L' art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 regolamenta lo stage (anche detto: tirocinio formativo) che faceva precedentemente capo all' art. 9 della legge n. 236/1993 . Si tratta di un rapporto di lavoro non subordinato che ha quale finalità: la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro, l’agevolazione delle scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, e l’agevolazione all’orientamento lavorativo per i lavoratori inoccupati o disoccupati.
Condizione essenziale per instaurare un periodo di stage con una risorsa è la condizione di inoccupato o disoccupato del potenziale tirocinante, ovvero che lo stesso stia frequentando la scuola secondaria od un corso universitario .
Le modalità di attuazione del citato articolo 18 sono stabilite dal D.M. 25 marzo 1998, n. 142 , che dispone i criteri per l'attivazione degli stage ribadendo che "i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati [...], non costituiscono rapporti di lavoro."
Limiti numerici
I tirocinanti possono essere ammessi in qualsiasi azienda con i seguenti limiti:
a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
Assicurazione
I tirocinanti devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail oltre che presso una compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi, con oneri che possono essere assunti a carico delle Regioni o del datore di lavoro che ospita il tirocinante.
Il premio è calcolato sul minimale retributivo al tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi.
Formazione
In azienda deve essere assicurata la presenza di un "tutor" come responsabile didattico-organizzativo delle attività formative. L'avvio dello stage presuppone la stipula di una convenzione che può riguardare più tirocini, fra l'ente promotore e l'utilizzatore o l'associazione di rappresentanza di più utilizzatori, alla quale deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:
a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
c) gli estremi identificativi delle assicurazioni obbligatorie;
d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
e) il settore aziendale di inserimento.
Durata
Lo stage non può avere durata superiore a:
a) quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;
b) a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;
c) sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative postdiploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;
d) dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
e) dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della legge n. 381/1991 ;
f) ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap. Se debitamente certificati i periodi di stage hanno valore come crediti formativi e possono essere riportati nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Compenso
L'eventuale compenso erogato al tirocinante è riconducibile alla lett. c) dell’ Art. 50 del Tuir, che annovera fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le somme, da chiunque corrisposte, a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante, è altresì estesa a queste somme la deduzione per no tax area. Rimane fermo il regime degli eventuali rimborsi di spese di viaggio, alloggio e trasporto. Va sottolineato inoltre che per questa tipologia di relazioni non è prevista alcuna trattenuta IVS da parte del sostituto di ritenuta previdenziale, per cui qualsiasi somma corrisposta è esente da contribuzione previdenziale.
Decorso il periodo di stage infine la norma successivamente autorizza la stipula di un rapporto a tempo determinato o di apprendistato od eventualmente di inserimento (in questi ultimi due casi con riduzioni del costo contributivo e retributivo), lo stage è quindi ampiamente suscettibile di essere utilizzato come una “prova” lunga, essendo peraltro introdotto nell’ordinamento anche per questa finalità.
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