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Dossier

Mediazione creditizia, sulle tracce della riforma


Alla Camera dei Deputati sotto i riflettori regole e limiti del credito al consumo

Mediazione creditizia, sulle tracce della riforma - Alla Camera dei Deputati sotto i riflettori regole e limiti del credito al consumo

Il 23 febbraio scorso la commissione Finanze di Montecitorio ha concluso l’indagine conoscitiva, deliberata l’11 dicembre 2008, sul credito al consumo, dopo aver svolto un lungo ciclo di audizioni durante il quale sono stati ascoltati gli organi e le associazioni più rappresentativi del settore. Il quadro emerso nel documento finale redatto dal gruppo di lavoro, presieduto dal deputato del Pdl Gianfranco Conte, ha messo in evidenza luci e ombre di un comparto che negli ultimi dieci anni ha conosciuto uno sviluppo notevole malgrado la storica propensione al risparmio delle famiglie italiane. Secondo i dati forniti dal direttore generale dell’Associazione Bancaria italiana (Abi) Giovanni Sabatini, l’indebitamento dei nuclei famigliari è raddoppiato dal 2000 al 2008, passando dal 30 a quasi il 60% in rapporto al reddito disponibile, sebbene questo livello sia ancora notevolmente inferiore rispetto alla media europea (93%) e a quella statunitense (140%). Quest’incremento è legato principalmente all’aumento sia dei prestiti finalizzati con destinazione d’uso – acquisto di automobili e mutui immobiliari – che dei prestiti personali, in grado di aumentare temporaneamente il potere d’acquisto dei consumatori senza essere però legati all’acquisizione di un bene specifico. Si assiste, ormai, a un vero e proprio boom dei finanziamenti, frenato nel 2008 dalla crisi economica mondiale innescata dai mutui subprime americani e dai relativi derivati – contratti o titoli il cui prezzo era basato sul loro valore di mercato – che hanno “infettato” anche i mercati europei e asiatici. Proprio per questo motivo l’indagine conoscitiva si è focalizzata sulle problematiche relative alla disciplina dei mediatori creditizi e, in generale, dei terzi che si interpongono nell’erogazione dei finanziamenti. Come ricordato dal presidente dell’Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare (Assofin) Valentino Ghelli, ascoltato dalla commissione il 14 ottobre 2009, in Italia operano circa 180mila mediatori creditizi e agenti finanziari – dei quali meno di 17mila hanno personalità giuridica – 1.100 società iscritte negli elenchi previsti dal decreto legislativo 385/1993 e successive modifiche noto come Testo unico bancario (Tub) e circa 400 istituti di credito. Quest’articolazione molto complessa evidenzia l’esistenza di problemi di controllo per quanto riguarda la qualità e la trasparenza dei servizi offerti, aggravati dal fatto che l’iscrizione negli elenchi e negli albi degli intermediari è subordinata al rispetto di condizioni puramente formali relative alla qualifica professionale e all’onorabilità. Inoltre, gli organi di vigilanza – la Banca d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) – attualmente non dispongono di strumenti normativi e risorse adeguate per controllare questo vero e proprio microcosmo, costituito principalmente da persone fisiche e non da società. Un caso emblematico è costituito dall’iscrizione nell’albo dei mediatori creditizi, gestito dall’Ufficio di informazione finanziaria della Banca d’Italia, in cui sono presenti circa 100mila mediatori. La registrazione, infatti, è condizionata solo dal possesso di un titolo di studio di istruzione superiore e dall’assenza di condanne definitive per reati penali. Da un’analisi degli operatori presenti sul mercato, risulta poi che circa il 93% dei finanziamenti concessi nel nostro Paese è erogato direttamente dal sistema bancario o da finanziarie che fanno capo a istituti di credito di grandi dimensioni. In particolare, la commercializzazione dei prodotti di credito al consumo è affidata, per lo più, a reti esterne alla banca di riferimento (si ricorre spesso al meccanismo delle esternalizzazioni), costituite da operatori fortemente orientati a raggiungere il fatturato, a discapito spesso di una corretta relazione d’affari con il cliente. Questo tipo di strutturazione, secondo il gruppo di lavoro di Montecitorio, rispondendo principalmente a logiche commerciali, oltre a determinare gravi carenze nei controlli relativi alla trasparenza delle transazioni, è spesso all’origine di una lievitazione dei costi per gli utenti finali. Si assiste, in pratica, al paradosso per cui, nonostante sia presente un elevato numero di operatori nel mercato che dovrebbe garantire una maggior concorrenza e l’abbattimento delle spese dei consumatori, in realtà il costo del credito al consumo è superiore a quello registrato in altri Paesi europei. A queste distorsioni congenite presenti in un panorama così complesso, cercano di porre rimedio le novità normativeste dalla direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento (Payment services directive), recepita con il dlgs 11/2010, e dalla direttiva 2008/48/CE sul credito al consumo e per la riforma delle attività di mediazione a cui il governo non ha ancora dato attuazione. Il decreto legislativo per il recepimento dell’atto comunitario sui servizi di pagamento consente anche a soggetti non finanziari, le cosiddette “payment institutions” – che comprendono le compagnie di telecomunicazione, i supermercati e parte della grande distribuzione – di erogare forme di credito al consumo, purché strettamente legate ai propri servizi di pagamento e per un periodo non superiore a dodici mesi. In pratica, questi nuovi soggetti – che godono di un potere contrattuale molto forte rispetto alle banche e agli intermediari facendo capo quasi sempre a grandi gruppi esteri (ad esempio Ikea e Carrefour) – potranno offrire forme di finanziamento per gli acquisti effettuati presso la propria catena distributiva, oppure erogare carte prepagate utilizzabili nei circuiti internazionali. L’introduzione delle “payment institutions”, quindi, pone il problema di ridefinire i sistemi di vigilanza, visto che questi soggetti sono spesso costituiti da multinazionali che operano in più Paesi, e un sistema di controllo basato solo su autorità nazionali è certamente destinato al fallimento. La direttiva sul credito ai consumatori, prevista dalla legge comunitaria 2008 (L. 88/2009), invece, delega al governo la rimodulazione della disciplina delle attività e dei soggetti attivi nel settore finanziario con l’intento di ordinare un comparto, quellodegli intermediari, caratterizzato da una crescita tumultuosa e spesso incontrollata. I punti principali della riforma prevedono un giro di vite sul livello di protezione e sulla corretta informazione dei consumatori, per ridurre i casi di frode e i furti d’identità e uniformare le normative dei 27 Stati membri dell’Unione. Il provvedimento, che stabilisce tra l’altro l’obbligatorietà per gli operatori di costituirsi in società per azioni (spa), dovrà applicarsi ai contratti di credito che prevedono il pagamento di interessi, ma non a quelli garantiti da un'ipoteca sui beni immobili e sui terreni. Sono esclusi, inoltre, i crediti per un importo totale inferiore a 200 euro o superiore ai 75mila. Il governo non ha ancora esercitato la delega tramite l’adozione del relativo decreto legislativo, e per questo motivo la commissione Finanze della Camera ha proposto una serie di possibili integrazioni al futuro testo finalizzata a riordinare ulteriormente il settore. Prima di tutto, secondo il gruppo di lavoro sarebbe opportuno distinguere una volta per tutte l’attività dei mediatori creditizi da quella degli agenti finanziari, stabilendo dettagliate cause di incompatibilità tra le due figure e affidando la gestione di albi ed elenchi a un organismo appositamente istituito, dotato di poteri di verifica e sanzionatori, sottoposto alla supervisione della Banca d’Italia. Inoltre, si dovrebbero introdurre condizioni più rigorose e restrittive per l’accesso alla professione, subordinando l’iscrizione all’albo o all’elenco degli agenti finanziari a dei seri requisiti di onorabilità e professionalità, collegando quest’ultima all’esperienza acquisita negli anni o all’accertamento con un’apposita prova valutativa. L’obiettivo complessivo degli interventi proposti, quindi, mira ad aumentare la qualità professionale e l’autorevolezza degli intermediari del credito al consumo, che non devono assolutamente trovarsi in situazioni di conflitto d’interesse ma essere in grado di fornire ai consumatori, con la maggiore trasparenza possibile, un’ampia gamma di prodotti, suggerendo le soluzioni migliori alle esigenze e alle condizioni specifiche del singolo cliente. Comunque, secondo la commissione Finanze di Montecitorio l’intermediazione creditizia rientra in una scelta fondamentale di politica economica che dovrà necessariamente fare il legislatore nazionale. In pratica, bisognerà scegliere se seguire il modello anglosassone incentrato sullo sviluppo dei consumi privati e quindi del credito al consumo, o mantenere l’attuale modello di sviluppo, basato fondamentalmente sulla spiccata propensione al risparmio delle famiglie italiane, in grado di alimentare le riserve degli istituti di credito. Questi due modelli sono antitetici perché il primo è trainato dai consumi, ma è più esposto al sovraindebitamento delle famiglie e alla creazione di bolle speculative, mentre il secondo è strutturato sulla raccolta dei risparmi da parte del sistema bancario, ma dipende fortemente dalla capacità delle famiglie di contenere i consumi. Bisogna tenere presente, ha concluso il gruppo di lavoro, che il credito al consumo non costituisce il vero motore della crescita economica, ma può sostenere la domanda purché esistano le condizioni fondamentali per assicurare stabilità al reddito dei nuclei familiari. In questo quadro, quindi, “compito di un banchiere degno di questo nome, attento alla sana e prudente gestione della banca, non è concedere credito a chiunque glielo chieda, fidando in astruse architetture finanziarie, né negarlo a priori a chi avrebbe i requisiti personali ed economici per ottenerlo, trincerandosi dietro asettiche valutazioni numeriche, ma saper esercitare la propria capacità di discernimento professionale nell’esercizio, di per sé rischioso, della funzione creditizia.”



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stampato in data 4-2-2012 alle ore 12:31