
Quali sono le tipologie di rapporto di lavoro subordinato applicabili nel comparto delle agenzie immobiliari?
Proseguendo il discorso già avviato nel precedente numero, ecco un breve esame di una forma di contratto, quello part-time, la cui diffusione inizia a essere rilevante, ma sulla quale si registra un’incertezza che ne limita l’utilizzo, rendendo poco efficace uno strumento che riveste invece connotazioni di sicuro interesse, sia per il datore di lavoro, intenzionato ad ottimizzare le tempistiche di lavoro del proprio personale, sia per il lavoratore che abbia particolari esigenze familiari e di vita.
La disciplina legale dell’istituto prevede, per numerosi aspetti, integrazioni a opera della contrattazione collettiva ai vari livelli (nazionale, territoriale, aziendale) e, in mancanza di questa, di quella individuale, che lo rendono una soluzione neutrale rispetto al costo del lavoro per l’impresa, in quanto amministrato secondo criteri di proporzionalità diretta di tutti gli istituti normativi ed economici stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Tipologia di contratti a tempo parziale
L’assunzione part-time comporta l’individuazione di un orario di lavoro inferiore all’orario normale, fissato dalla legge e dal Ccnl, a 40 ore settimanali.
Sono previste tre tipologie di lavoro a tempo parziale:
APPLICAZIONE
Il contratto a tempo parziale può essere stipulato da ogni tipo di azienda e, in linea di principio, per qualunque tipo di lavoratore subordinato. Possono infatti essere ad orario ridotto anche i rapporti di lavoro a tempo determinato, di apprendistato (nel Ccnl Ag. Immob. Fiaip l’orario non può comunque essere inferiore al 60% dell’orario normale di lavoro, per salvaguardare la finalità formativa on the job del contratto) e di inserimento.
Il part-time può infine essere stipulato anche a seguito della conversione, in corso di svolgimento, di un preesistente rapporto di lavoro inizialmente a tempo pieno.
FORMA
Per la stipula del rapporto a tempo parziale, così come per la conversione in part-time da tempo pieno, è richiesta la forma scritta ai fini della prova. Il testo del contratto deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini previsti per la stipula di quelle flessibili o elastiche. L’eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni relative alla durata della prestazione lavorativa e alla collocazione temporale dell’orario, non ne comporta la nullità.
ORARIO DI LAVORO
L’orario di lavoro concordato tra le parti costituisce il limite della durata ordinaria della prestazione, ma non preclude la possibilità di richiedere prestazioni supplementari e straordinarie. Va comunque ricordato che anche per il tempo parziale trova applicazione la garanzia del riposo giornaliero (11 ore di riposo consecutive ogni 24 ore) disposta dall’art. 7, D.Lgs. n. 66/2003 che compete anche al lavoratore titolare di più rapporti di lavoro a part-time contemporaneamente. In questo caso il lavoratore è tenuto a comunicare l’ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività nel rispetto del limite.
Lavoro supplementare
E’ considerato supplementare il lavoro reso oltre l’orario concordato nel contratto individuale e fino al limite del tempo pieno. Il ricorso al lavoro supplementare è previsto espressamente con riferimento al part-time di tipo orizzontale, sia nel contratto a tempo indeterminato che determinato, ma può verificarsi anche nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, in tutti i casi in cui la prestazione pattuita sia inferiore all’orario normale settimanale. Nel tempo parziale di tipo orizzontale, la regolamentazione del lavoro supplementare è affidata alla contrattazione collettiva. In questo caso (come in quello del Ccnl Ag. Immob. Fiaip) il lavoro supplementare non è subordinato al consenso del lavoratore. In assenza di regolamentazione collettiva il lavoro supplementare è comunque ammesso su base volontaria, fino al limite del tempo pieno previsto dalla legge. Il consenso non prevede obblighi di forma e quindi, può essere anche acquisito preventivamente (ad esempio all’inizio del turno/settimana/mese).
Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è ammesso nel parttime di tipo verticale o misto, anche in caso di contratto a tempo determinato, ed è disciplinato dalle stesse regole, legali e contrattuali, valide per i lavoratori a tempo pieno, ma solo nel caso in cui sia stato raggiunto il tempo pieno settimanale. In caso contrario, la variazione in aumento dell’orario potrà essere gestita con il ricorso a clausole elastiche (lavoro supplementare). Come per i lavoratori a tempo pieno non è previsto alcun obbligo di forma per la richiesta di lavoro straordinario.
Clausole flessibili
Nel contratto part-time deve essere inserita una precisa collocazione oraria della prestazione con riferimento al giorno, alla settimana al mese o all’anno, che il datore di lavoro non può modificare unilateralmente. Nel contratto individuale, anche a tempo determinato, c’è però la possibilità di stipulare, contestualmente o anche successivamente all’assunzione, un patto, in forma scritta, per l’inserimento di clausole flessibili sulla variazione temporale della prestazione del lavoratore. Il rifiuto del lavoratore di stipulare queste clausole non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Non integrano infine la fattispecie della clausola flessibile le previsioni dei contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali) che, nel determinare le modalità della prestazione lavorativa a tempo parziale, prevedono la sua programmazione con riferimento a turni articolati su fasce orarie prestabilite.
Clausole elastiche
Solo per il part-time verticale e misto, è possibile stipulare una clausola elastica, relativa alla variazione in aumento della prestazione lavorativa, che si differenzia dalla clausola flessibile perché non concerne, semplicemente, la collocazione temporale delle prestazioni concordate, ma si riferisce alla facoltà di aumentare il numero di ore concordato. La clausola elastica è regolamentata dalla stessa disciplina prevista per quella flessibile, ma all’autonomia collettiva è affidata anche l’individuazione dei limiti entro cui è legittimo il ricorso al lavoro elastico.
TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO
Il lavoratore a tempo parziale non può, in nessun caso, ricevere un trattamento meno favorevole, rispetto al lavoratore a tempo pieno “comparabile”, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale. L’applicazione di questo principio comporta che: il lavoratore part-time beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno “comparabile” (cioè esercitante mansioni analoghe); il trattamento del lavoratore a tempo parziale deve essere “riproporzionato” in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, l’importo della retribuzione feriale, l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, etc.
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