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Recepimento della Bolkestein: la Fiaip difende la professione


Dopo una lunga trattativa con il Ministero dello sviluppo economico ottenute tutte le tutele richieste a garanzia degli agenti e dei consumatori

Recepimento della Bolkestein: la Fiaip difende la professione - Dopo una lunga trattativa con il Ministero dello sviluppo economico ottenute tutte le tutele richieste a garanzia degli agenti e dei consumatori

L’8 maggio del 2010. È questa la data in cui in Italia è entrato in vigore il decreto legislativo 59/2010 (che era stato approvato in via preliminare dal governo il 18 dicembre del 2009) che ha recepito la direttiva 2006/123/CE sulla liberalizzazione dei servizi nel mercato interno, la cosiddetta Bolkestein. E quella stessa data ha segnato l’inizio della “battaglia” per la Federazione italiana agenti immobiliari professionali (Fiaip) decisa ad aprire una riflessione e a favorire un aggiustamento di alcuni dei punti qualificanti del provvedimento. In particolare, al centro dell’attenzione della Fiaip l’articolo 73 del decreto legislativo che prevede, per quanto riguarda la professione di agente immobiliare, l’annullamento dell’obbligo di iscrizione al Ruolo per l’esercizio dell’attività. A partire da quell’8 maggio, infatti, per gli agenti immobiliari (così come per gli agenti di affari in mediazione e i rappresentanti di commercio) è sufficiente, per l’esercizio della relativa attività, una dichiarazione di inizio di attività (da presentare alla Camera di commercio competente per territorio tramite lo sportello unico per le attività produttive, Suap, e, per conoscenza, alla Questura), corredata da autocertificazioni e certificazioni che attestino il possesso dei requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari. A questo passaggio deve poi fare seguito, una volta verificato il possesso dei requisiti, l'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea), tenuto dalle Camere di commercio, e la contestuale attribuzione della qualifica. Altro punto all’attenzione della Federazione, l’articolo 80. Quest’ultimo stabiliva che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del testo, il ministero dello Sviluppo economico avrebbe dovuto emanare un decreto che disciplinasse le modalità di iscrizione al registro delle imprese per determinate categorie di lavoratori. Ed è proprio per far pesare la propria voce nella redazione di questo decreto attuativo che la Fiaip si è mossa con maggiore decisione. Il 19 ottobre dello scorso anno, la Federazione aveva già presentato (in un documento) quelle che, a proprio avviso, erano le principali proposte di cui i tecnici del ministero dello Sviluppo economico avrebbero dovuto tener conto. Quattro, in particolare, i suggerimenti avanzati nell’occasione da Fiaip: • obbligo da parte di chi risulta iscritto nel Registro delle imprese (Ri) o nel Repertorio economico e amministrativo (Rea) di presentare annualmente alla Camera di commercio (Cciaa) competente, entro e non oltre 30 giorni, l’elenco aggiornato dei dipendenti e/o collaboratori con l’indicazione delle specifiche mansioni; • obbligo delle Cciaa di sottoporre a revisione ogni due anni (anziché ogni quattro) l’iscrizione di ogni agente immobiliare nel Ri o nel Rea; • obbligo per le Cciaa di effettuare controlli in ordine al possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali previsti sul 100% dei soggetti che presentano la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per operare come agente immobiliare, nei 60 giorni successivi alla presentazione delle domande; • mantenimento della tessera personale di riconoscimento, già prevista, con l’indicazione del numero di iscrizione al Ri o al Rea con la specifica dell’attività svolta. Dopo l’invio del documento, i rappresentanti della Federazione hanno dovuto attendere meno di un mese prima che, il 3 novembre 2010, potessero esporre le proprie proposte al ministero. Nello stesso periodo, intanto, l’azione della Fiaip viene affiancata e condivisa dalla Federazione italiana mediatori agenti d’affari (Fimaa). Le due Federazioni predispongono un ulteriore documento con delle proposte da sottoporre all’attenzione dell’Mse. Oltre alle richieste in precedenza avanzate dalla Fiaip, il nuovo incartamento contiene: • obbligo per chi esercita la professione di agente immobiliare di risultare iscritto in un’apposita sezione all’interno del Rea, previa verifica, da parte delle Camere di commercio competenti, del possesso dei requisiti necessari allo svolgimento della professione; • obbligo per le Cciaa in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, di adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi (salvo ovviamente che l’interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente non oltre 30 giorni), con la cancellazione della posizione dal Rea e la richiesta al Giudice del Registro del decreto di cancellazione d’ufficio dell’impresa dal Ri; • obbligo delle Cciaa di vigilare sull’esercizio dell’attività degli iscritti al Ri ed al Rea ed effettuare segnalazioni alla Giunta camerale in caso di irregolarità; • obbligo per la Cciaa di curare la conservazione dei moduli e dei formulari; • obbligo da parte delle Cciaa di denunciare all’autorità giudiziaria coloro che esercitano abusivamente, anche se in modo discontinuo, la professione di mediatore; • assegnazione, da parte delle Cciaa, agli agenti immobiliari e agli agenti muniti di mandato a titolo oneroso di uno specifico codice identificativo distinto dal più generico codice ATECO, conformemente a quanto previsto al comma 3 dell’art. 73 del dlgs. 59/2010, con l’indicazione quindi che, nel trasferire gli iscritti al ruolo al Ri o al Rea, non si faccia uso del codice ATECO; • pubblicazione online, da parte delle Cciaa sul proprio sito istituzionale, dei nominativi dei soggetti iscritti al Ri ed al Rea, con il codice identificativo specifico indicato nel punto precedente, oltre all’indicazione e fotografia dei rispettivi titolari abilitati allo svolgimento della attività di agente immobiliare. Le richieste di Fiaip e Fimaa non sono passate inosservate allo Sviluppo economico e, a luglio di quest’anno, con il decreto attuativo ancora di là da venire, nonostante il termine dei sei mesi fosse ampiamente scaduto, i rappresentanti delle due Federazioni, insieme a quelli dell’Associazione nazionale agenti e mediatori d’affari (Anama), sono stati chiamati al ministero per l’esame della bozza di regolamento predisposta dai tecnici di via Veneto.

In particolare, in quell’occasione, le delegazioni di Fimaa, Fiaip e Anama sono state ricevute presso il Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione (Divisione III – Affari Giuridici e Normativi) dal dirigente Gianfranco Romeo e dai funzionari ministeriali al completo. Nel corso dell’incontro i tre Presidenti nazionali, Paolo Righi (Fiaip), Paolo Bellini (Anama), e Valerio Angeletti (Fimaa), coadiuvati dai Vicepresidenti, dai Direttori e dagli esperti legali delle rispettive delegazioni (per Fiaip, oltre a Righi, era presente l’avvocato Raffaella Frigieri), hanno riportato le aspettative della categoria e hanno evidenziato le conseguenze che il provvedimento, così come impostato, avrebbe potuto avere sul mercato. Diversi gli argomenti affrontanti nel corso della riunione. In particolare, si è parlato della Scia e della necessità, da parte delle imprese d’intermediazione, di presentarla presso le Camere di Commercio con un apposito modulo; delle dichiarazioni di possesso dei requisiti per poter svolgere l’attività di mediatori e di mandatari a titolo oneroso; del rilascio dei tesserini e dello svolgimento dell’attività sia nelle sedi sia nelle unità. Molto, nell’occasione, ha fatto inoltre discutere la predisposizione, da parte del ministero, dell’articolo 12 del decreto. Quest’ultimo, che cerca in qualche modo di regolamentare la “mediazione occasionale” prevista dalla Bolkestein, è stato respinto in modo netto da tutte e tre le associazioni preoccupate dal fatto che la norma in questione potesse aprire spazi di abusivismo legalizzato o di latente incompatibilità. Al termine della riunione, Fiaip, Fimaa e Anama hanno assunto l’impegno di presentare un documento unitario che il ministero, a sua volta, si è impegnato ad accogliere e adottare come osservazioni di cui tener conto nella nuova stesura del decreto di attuazione. E, il 5 agosto del 2011, le tre organizzazioni di categoria hanno tenuto fede al loro impegno inviando un elenco di osservazioni/richieste alla bozza di regolamento predisposta dal ministero.

Questi i punti cardine individuati da Fiaip, Fimaa e Anama:

• nomina di un soggetto in possesso dei requisiti di cui alla legge 39/89 (sulla disciplina della professione di mediatore) all’interno di ogni unità locale;

• esposizione presso ogni unità locale di un mansionario (con lo scopo di ufficializzare ed evidenziare funzioni e compiti a cui sono preposte le singole unità operative dell’azienda);

• indicazione (definizione) di un termine entro il quale consentire il deposito cartaceo dei formulari

• revoca della tessera personale di riconoscimento in caso di cessazione dell’attività;

• riduzione del periodo entro il quale poter esercitare l’attività in forma occasionale;

• rispetto della procedura di comparazione titoli e obbligo di copertura assicurativa per i cittadini Ue che intendono aprire unità locali sul nostro territorio nazionale;

• assegnazione della qualifica di intermediario dopo la verifica del possesso dei requisiti di idoneità; • controlli sul 100% delle Scia presentate;

• verifica biennale della permanenza dei requisiti in capo agli iscritti al Ri/Rea.

 

Da parte loro, anche i tecnici del ministero si sono dimostrati di parola. Lo scorso 22 settembre, infatti, i vertici delle tre organizzazioni hanno ricevuto dallo Sviluppo economico la nuova bozza di regolamento, riformulata in base alle considerazioni ricevute. In sostanza, tutti i rilievi avanzati dalla Fiaip e dai suoi “alleati”, sono stati accolti. Gli unici punti sui quali il dicastero non ha seguito le indicazioni di agenti immobiliari e mediatori d’affari sono quelli che riguardano: l’assegnazione della qualifica di intermediario dopo la verifica del possesso dei requisiti di idoneità; i controlli sul 100% delle Scia e la verifica biennale della permanenza dei requisiti in capo agli iscritti al Ri/Rea. Senza dubbio un grande risultato, che il Presidente Paolo Righi non ha mancato di sottolineare nel corso del Consiglio Nazionale Fiaip del 19 e 20 ottobre scorsi alla luce degli sforzi (personali e dell’intera Federazione) profusi e del fatto che il testo definitivo del decreto ministeriale, previsto per la fine del 2011 o i primi mesi del 2012, possa essere ancora “migliorato”. A questo proposito, due le ulteriori (e maggiormente particolareggiate) osservazioni di cui il Mse potrebbe tener conto: uniformare a un anno il termine previsto per il deposito cartaceo dei formulari a quello stabilito per il dovuto aggiornamento della propria personale posizione e limitare la mediazione occasionale a soli 60 giorni nell’arco di 4 anni anziché nell’arco di 12 mesi. Per concludere, e per completezza d’informazione, viene fornito un resoconto dettagliato dei contenuti dei 15 articoli che compongono la bozza di decreto predisposta dal ministero dello Sviluppo economico. L’articolo 1 contiene le definizioni che si riferiscono, tra le altre cose, a normative, istituti ed enti richiamati nel decreto. L’articolo 2 prevede invece le modalità di presentazione della Scia e indica come le imprese debbano fare riferimento all’Ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della Provincia dove esercitano. All’articolo 3 (sulla dichiarazione di possesso dei requisiti) viene invece chiarito che l’articolo 73 del dlgs 59/2010 non ha modificato le “qualità” (professionali e di onorabilità) richieste dalla legge 39 del 1989, che quindi permangono. Con lo scopo di garantire maggiore professionalità all’esercizio dell’attività, all’autocertificazione dei requisiti sono tenuti non solo il titolare di impresa individuale e tutti i legali rappresentanti dell’impresa societaria, ma anche gli eventuali preposti e coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa. L’articolo 4 ribadisce e rafforza il principio enunciato nell’articolo che lo precede, prevedendo che ciascuna unità locale dell’impresa veda la presenza di almeno un soggetto non solo abilitato, ma che abbia anche la qualifica di: socio, amministratore o procuratore. L’articolo 5 (accertamento e certificazione dei requisiti) prevede che sia l’Ufficio del registro delle imprese a procedere alle verifiche e, in assenza di criticità, ad assegnare la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività. All’esito positivo della verifica consegue anche il rilascio all’iscritto del tesserino. L’articolo 6 disciplina invece le modalità di presentazione dei formulari individuando due possibili varianti: una presentazione contestuale alla nascita dell’impresa (che sarà allegata alla Scia), e una presentazione di formulari successiva. L’articolo 7 prevede invece che, almeno una volta ogni quattro anni, venga verificata (dall’Ufficio registro) la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività. L’articolo 8 stabilisce che i soggetti che cessano di svolgere l’attività, transitino (volontariamente e su domanda) dal registro delle imprese nell’apposita sezione del Rea. Ciò consente di evitare a questi soggetti di dichiarare nuovamente il possesso dei requisiti statici nel caso in cui intendessero intraprendere nuovamente l’esercizio dell’attività. L’articolo 9 disciplina i provvedimenti sanzionatori e l’articolo 10 le modalità con cui ogni modifica inerente l’attività dell’impresa o il personale a essa adibito è comunicata all’Ufficio del registro delle imprese. Il primo comma dell’articolo 11 prevede che tutte le imprese iscritte al ruolo confermino la volontà di continuare ad esercitare l’attività mediante la compilazione annuale di un apposito modello “Aggiornamento”. Il secondo comma prevede invece che i soggetti iscritti al ruolo staticamente, cioè non attivi alla data di acquisto d’efficacia del decreto, possano essere scritti nell’apposita sezione del Rea mediante la compilazione del modello “Iscrizione apposita sezione (transitorio)” entro il termine di sei mesi. Infine, al terzo comma, viene stabilito che l’iscrizione al ruolo vale ancora per quattro anni quale titolo professionale per l’eventuale iscrizione al registro delle imprese. L’articolo 12 riprende la disciplina prevista per il mediatore occasionale sia dal Codice Civile sia dalla legge 39/1989. Questo soggetto, comunque tenuto al possesso dei requisiti professionali e di onorabilità, viene iscritto solo al Rea (in un’apposita sezione) in quanto, non esercitando professionalmente l’attività di mediazione, non è inteso quale imprenditore. Gli articoli 13 e 14 riguardano il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi. All’articolo 15, infine, è previsto un differimento di 90 giorni per l’applicazione del provvedimento, al fine di consentire l’adeguamento alle nuove disposizioni e l’allineamento dei rispettivi archivi delle strutture tecnologiche degli uffici interessati.



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stampato in data 23-2-2012 alle ore 4:25