
E’ diventata operativa il 27 marzo scorso la nuova disciplina per la sicurezza degli impianti all’interno degli edifici, prevista dal decreto del ministero dello Sviluppo economico n. 37 del 22 gennaio 2008 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 61 del 12 marzo scorso).
In vista dell’applicazione del decreto, il ministero ha pubblicato alcune precisazioni in risposta ai dubbi sollevati da Unioncamere, l’Unione italiana delle camere di commercio. Il provvedimento, sottolineano dal ministero, ha semplificato le procedure e gli adempimenti formali, anche in caso di compravendita o locazione degli immobili e allo stesso tempo ha reso più efficaci, rafforzando il sistema sanzionatorio, le norme a tutela della sicurezza delle persone che vivono o lavorano negli edifici. Particolarmente problematica, ha riconosciuto il ministero, è l’interpretazione dell’articolo 13 del testo, che individua gli obblighi documentali in caso di “trasferimento dell’immobile a qualsiasi titolo” e quindi in caso di affitto o cessione della proprietà, sia a titolo oneroso che gratuito (compravendita e donazione). In pratica è stato introdotto l’obbligo, per chi vende o affitta un’abitazione, di consegnare all’acquirente o locatario copia della certificazione di conformità degli impianti (elettrico, radiotelevisivo, idrico, termico etc.). Pena una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro. Inoltre in caso di false dichiarazioni negli atti di compravendita, l’acquirente può pretendere la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno da parte del venditore a copertura dei costi per la messa a norma. Tuttavia nel caso in cui uno o più impianti non siano conformi, le parti possono concordare (per iscritto) di non allegare la documentazione all’atto di vendita, purché chi acquista rinunci alla garanzia e si faccia carico del successivo adeguamento. Una clausola che secondo gli addetti ai lavori potrebbe avere riflessi sul valore dell’immobile. Infatti in mancanza di uno o più certificati di sicurezza, chi acquista potrebbe facilmente ottenere uno sconto sul prezzo dell’abitazione. La nuova normativa si applica a ogni tipologia di edificio (con impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore decreto) per i quali la conformità è sostituita dalla “dichiarazione di rispondenza” che deve essere convalidata da un tecnico abilitato (art. 7, comma 6). In caso di mancata “rispondenza” all’atto di compravendita dovrà essere allegata la dichiarazione del tecnico che attesta la non conformità degli impianti. Infatti, se non è possibile fornire il certificato di conformità, in particolare per i vecchi fabbricati, chi vende può presentare un “certificato di rispondenza”. Per quanto riguarda in particolare l’attività di mediazione immobiliare, per compravendite e locazioni si consiglia in via preventiva, per evitare contenziosi, di raccogliere dal venditore/ locatore copia delle certificazioni di conformità degli impianti e verificarne l’autenticità e la regolarità. Quindi inserire la presenza o meno della certificazione nell’incarico di mediazione per vendite e locazioni, prevedere clausole di garanzia già nella proposta di acquisto o locazione e successivamente nell’atto preliminare di vendita e nel contratto definitivo di affitto. Al decreto sono allegati i nuovi modelli di dichiarazione di conformità degli impianti, rilasciati dall'installatore, di cui “fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto”. Di per sé i due modelli (uno per l'impresa installatrice e uno per un tecnico esterno) non sono troppo differenti da quello unico già in uso e previsto dalle precedenti norme.
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