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Previdenza e Lavoro

SICUREZZA SUL LAVORO, LE NOVITÀ DEL TESTO UNICO


Crescono obblighi e adempimenti per rendere più sicuri i cantieri edili, ma anche gli uffici

30.07.2009

SICUREZZA SUL LAVORO, LE NOVITÀ DEL TESTO UNICO - Crescono obblighi e adempimenti per rendere più sicuri i cantieri edili, ma anche gli uffici

Lettera circolare.
Le novità in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro introdotte dal D.Lgs . n. 81/08 c.c. Testo Unico in materia di sicurezza del lavoro


Il D.Lgs. n. 81/08 (c.d. TU sicurezza), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 aprile, riforma il complesso sistema di norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori con lo scopo di riordinare la materia e introdurre nuovi adempimenti finalizzati ad una più efficace tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori.
Di seguito si segnalano le più rilevanti novità introdotte dal corposo e articolato testo normativo, senza pretesa di esaurire tutti gli aspetti della disciplina.
Campo di applicazione del decreto:
Il Tu si applica a tutti i datori di lavoro pubblici e privati e intende proteggere i lavoratori dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (quando la loro attività è svolta nei locali del committente) da tutte le tipologie di rischio. Sono tenuti al rispetto delle prescrizioni del TU anche le imprese familiari (art 230 bis c.c.), i lavoratori autonomi (art 2222 c.c.) e artigiani e piccoli commercianti (art 2083 c.c.), coltivatori diretti nonché i soci delle società semplici nel settore agricolo anche senza dipendenti. Questi soggetti, che pare siano esentati dall’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi, al fine di tutelare la propria integrità dovranno utilizzare attrezzature conformi alla legge (pena l’applicazione della sanzione amministrativa da € 300,00 a 2.000,00), munirsi di mezzi di protezione individuale anch’esse conformi alla legge (sanzione amministrativa da € 300,00 a 2.000,00) nonché di tessera di riconoscimento qualora operino in un luogo di lavoro altrui ove eseguano lavori in appalto o subappalto (sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00).
Documento di valutazione dei rischio – estensione de rischi da prevenire - nuovi criteri di elaborazione del documento: obbligatoria, la nuova valutazione dei rischi dovrà riguardare tutte le tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovrà individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e programmare le misure ritenute opportune per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza. Il nuovo documento redatto dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dovrà valutare l’esistenza di rischi prima ignorati dal piano sicurezza come quelli correlati allo stress, allo stato di gravidanza delle lavoratrici e alle differenze di genere fra lavoratori (età, sesso, provenienza da atri paesi) indicando le relative misure di prevenzione (art 28 TU). I documenti di valutazione dei rischi già in essere dovranno essere adeguati alle nuove prescrizioni di legge entro il 29 luglio 2008. Si consiglia di consultare il proprio professionista di riferimento per la gestione operativa della sicurezza al fine di poter rispettare la scadenza del 29 luglio 2008.
Sospensione dell’attività: agli organi di vigilanza viene attribuito il potere di sospendere l’attività imprenditoriale non solo in caso di impiego di manodopera non risultante nei libri matricola nella misura del 20% del totale dei lavoratori presenti nel luogo di lavoro e in caso di violazioni reiterate per superamento dei tempi di lavoro, di riposo settimanale e giornaliero (come già in precedenza previsto), ma anche in caso di violazioni reiterate e gravi in materia di tutela della sicurezza e salute elencati nell’Allegato I al TU, quali la mancata valutazione dei rischi, la mancata istituzione del servizio di prevenzione e protezione, il mancato conseguimento del certificato di prevenzione incendi per le aziende soggette a controllo da parte dei vigili del fuoco, carenza dei mezzi di estinzione incendi. Nel campo dei lavori edili il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale viene adottato in caso di mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza o nel caso di esecuzione di lavori in quota non protetti contro il rischio di caduta dall’alto con adeguate opere provvisorie o imbracature di sicurezza. Il provvedimento di sospensione se attuato nei confronti di un’azienda durante l’esecuzione di un lavoro, servizio o fornitura pubblica darà luogo ad un successivo provvedimento di interdizione alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione e ad alla partecipazione alle gare pubbliche fino a un massimo di 2 anni, oltre all’applicazione delle sanzioni penali, amministrative e civili.
Obblighi del datore di lavoro – delegabili – indelegabili – requisiti della delega di funzioni in materia di sicurezza – obblighi dei dirigenti, preposti e del medico competente
Il TU ridefinisce gli obblighi del datore di lavoro, stabilendo quali di questi sono delegabili e quali rimangano di esclusiva pertinenza del datore di lavoro e come tali non delegabili a dirigenti e preposti (valutazione dei rischi, nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione) La delega di funzioni o compiti per la tutela della sicurezza e la salute da parte del datore di lavoro ai preposti è ammessa nel rispetto delle seguente condizioni: forma scritta recante data certa, accettazione da parte dell’interessato il quale deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesta dalla natura della delega stessa, attribuzione al delegato di idonei poteri di spesa, controllo e organizzazione. Anche il ruolo dei dirigenti e dei preposti viene rivisto così come anche le attribuzioni del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Esecuzione di lavori in appalto/oggetto di contratto d’opera (obblighi del committente, appaltatore e subappaltatore) – responsabilità solidale del committente con l’appaltatore ed eventuali subappaltatori per gli infortuni occorsi ai lavoratori impiegati nell’appalto
Riprendendo quanto già previsto dal D.Lgs. n. 123/2007, in caso di affidamento di lavori in appalto all’interno della propria azienda il TU obbliga il datore di lavoro committente a verificare i requisiti d’idoneità professionale dell’impresa (tramite acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, autocertificazione sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale), a promuovere la cooperazione per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori (informandosi reciprocamente) anche al fine di eliminare i rischi da interferenza fra le diverse lavorazioni, a tal fine elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) da allegare al contratto di appalto o d’opera. Nei singoli contratti di appalto (subappalto e somministrazione) devono essere indicati in maniera specifica i costi relativi alla sicurezza con particolare attenzione a quelli connessi all’esecuzione dell’appalto. In mancanza, il contratto è nullo. Il personale dell’impresa appaltatrice, subappaltatrice nonché i lavoratori autonomi e i piccoli imprenditori (artigiani) impiegati nell’esecuzione dei lavori in appalto devono essere muniti di tessera di riconoscimento. I soggetti pubblici o privati tenuti ad indire gare per l’affidamento di lavori in appalto, nel valutare le offerte devono verificare che il valore economico dell’offerta sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo della sicurezza il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori.
A tal fine, il costo del lavoro è determinato periodicamente dal ministero del lavoro in apposite tabelle. L’imprenditore risponde in solido con l’appaltatore nonché con eventuali subappaltatori per tutti i danni da infortunio per i quali il lavoratore, dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore, non risulti indennizzato dall’Inail (si consiglia di valutare l’opportunità di attivare idonee coperture assicurative).
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - modelli organizzativi
La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. n. 231/01) già introdotta dal D.Lgs. n. 123/07 in relazione ai reati di omicidio e lesioni colpose commesse con violazione delle norme infortunistiche trova nel TU il suo completamento. Com’è noto, in caso di morte e lesioni imputabili all’omissione di cautele infortunistiche società e associazioni rispondono non solo sul versante della responsabilità civile risarcitoria, ma anche con l’applicazione di pesanti sanzioni pecuniarie amministrative (senza esclusione dell’eventuale concorrente responsabilità penale delle persone fisiche preposte alle funzioni antifortunistiche). Il Tu prevede oggi che l’adozione e l’efficace attuazione di modelli di gestione interna che assicuri il rispetto degli standard antinfortunistici di legge esonera la società dalla responsabilità amministrativa.
Sicurezza negli uffici
Anche per questi ambienti di lavoro, apparentemente sicuri, devono essere rispettate numerose prescrizioni antinfortunistiche.
Si va dalle azioni necessarie per ridurre il rischio incendio a quelle relative alla stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti. Non meno importante le attività tese e limitare la produzione e la propagazione dell’incendio all’interno dei locali e ad edifici e/o locali contigui. Un modo anche per assicurare la via di fuga ai lavoratori e di garantire condizioni di sicurezza alle squadre di soccorso chiamate ad operare in caso di emergenza. Si ricorda infine che l’uso di video terminali anche portatili può comportare l’obbligo di sorveglianza sanitaria.
Obbligo di denuncia a fini statistici degli infortuni di durata di un giorno.
Fra i nuovi obblighi introdotti dal testo unico si segnala quello di comunicare all’inail (a fini statistici e informativi) i dati relativi agli infortuni che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Tale comunicazione che dovrà contenere i dati essenziali relativi al lavoratore e all’infortunio non può essere effettuata con il modello on line per la denuncia di infortunio a fini assicurativi (obbligatoria per infortuni con prognosi superiore a tre giorni), ma attraverso apposita modulistica.
Allo stato attuale la norma non prevede il termine entro cui effettuare la comunicazione, pur prevedendo che il datore di lavoro inadempiente è passibile di una sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 3.000,00. Con nota del 21/05/08 il ministero del lavoro ha chiarito che l’adempimento di questo nuovo obbligo è collegato all’attivazione del sistema informativo nazionale sugli infortuni (c.d. SINP) e che pertanto l’obbligo dovrà essere adempiuto solo quando saranno definite e rese pubbliche le regole di funzionamento di suddetto sistema. Nulla è mutato quanto agli obblighi già vigenti:
- annotazione nel registro degli infortuni degli eventi con prognosi di almeno un giorno con esclusione di quello dell’evento (Dm 5 dicembre 1996);
- denuncia degli infortuni con prognosi superiore a tre giorni (a fini assicurativi) da effettuarsi entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’evento (art 53 DPR n. 1124/65).
E’ di questi giorni, infine, la notizia che il governo ha preso in considerazione la possibilità di concedere una proroga per tutti od alcuni degli adempimenti posti in capo all’imprenditore dal testo di legge, tra i quali primario l’obbligo di predisporre il Documento di valutazione dei rischi entro il 29 luglio 2008. (in collaborazione con Armando Barsotti, Ufficio Studi Fiaip).



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stampato in data 23-5-2012 alle ore 5:19