
Lo scorso 10 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo per il recepimento della Direttiva Comunitaria n. 48/08, avente ad oggetto – fra l’altro – l’attesa riforma delle professione di mediatore creditizio. Si tratta di uno di quei provvedimenti che, per dimensioni e complessità, rischiano di far venire il mal di testa anche al più volenteroso dei lettori non avvezzo ai varii “bis”, “quater”, “duodecies”, ecc. Per chi fosse interessato al suo contenuto ma non avesse la possibilità di dedicare un intero pomeriggio alla sua consultazione, riassumo telegraficamente le novità introdotte in tema di mediazione creditizia. Mi pare utile evidenziare innanzitutto che, dopo la riforma, il mediatore creditizio cesserà di essere “una professione”: questa attività potrà infatti essere svolta esclusivamente da società di capitali (Soc. per Azioni, Soc. a Resp. Limitata, Soc. in Accomandita per Azioni e Soc. Coop.per Azioni) munite di un capitale sociale non inferiore a 120.000 euro (interamente versato). Le nuove società di mediazione creditizia dovranno dotarsi poi di una struttura organizzativa che garantisca la prevenzione di illeciti in danno dei consumatori e delle banche mandanti. In ogni caso esse dovranno dotarsi anche di idonea polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività (nel rispetto di un massimale minimo pari ad € 1.120.000 per ogni sinistro e 1.680.000 complessivamente nell’anno). Tali enti dovranno iscriversi nel nuovo elenco che verrà tenuto da un “Organismo associativo” da costituirsi sotto l’egida del Ministero dell’Economia e vigilato da Banca d’Italia. Nell’ambito della riforma emergono almeno tre profili di grave incertezza sui quali tutti gli addetti ai lavori dovranno interrogarsi quanto prima: 1. I nuovi standard professionali per i mediatori. La stella polare dell’intera delega legislativa (contenuta nella Legge Comunitaria del 2008) era costituita dall’innalzamento del livello professionale degli operatori nel settore della mediazione. Nelle prime bozze del decreto legislativo (sottoposto a pubblica consultazione sul sito web del Ministero) tale obiettivo era stato [paradossalmente] perseguito mediante la semplice previsione di requisiti di esperienza ed anzianità in capo ai soggetti che rivestono ruoli amministrativi, direttivi o di controllo nella società di mediazione, tralasciando completamente la professionalità dei singoli operatori: nella versione definitiva del decreto è stato corretto il tiro solo in parte, prevedendo anche requisiti “professionali” per i “dipendenti e collaboratori” delle società di mediazione. La norma risulta però formulata in maniera errata, cosicchè allo stato pare impossibile definire con certezza quali siano tali requisiti. 2. Il regime delle incompatibilità. Lo schema di decreto prevede una sola ipotesi di incompatibilità con l’attività di mediazione e riguarda gli agenti in attività finanziaria. La stessa riforma però rimette al Ministero la possibilità di introdurre – con decreto – altri casi di incompatibilità: ciò potrebbe creare in futuro qualche preoccupazione per gli agenti immobiliari, ai quali è stata peraltro inspiegabilmente sottratta la possibilità di raccogliere richieste di finanziamento in via accessoria e strumentale all’attività di intermediazione immobiliare. 3. Il regime transitorio. La riforma – come noto – è stata motivata principalmente dalla necessità di ridurre il numero di soggetti iscritti all’albo dei mediatori e degli agenti; è quindi necessario comprendere come gli odierni iscritti potranno (se potranno) “transitare” nel nuovo elenco. A tal proposito meriterebbe di essere chiarita la norma “transitoria” contenuta nello schema di decreto, la quale prevede che i soggetti già iscritti nell’albo dei mediatori alla data della sua entrata in vigore abbiano 6 mesi di tempo per chiedere l’iscrizione nel nuovo elenco sempre che dimostrino di avere i requisiti richiesti dalla nuova disciplina (requisiti di capitale, di onorabilità, ecc.). Per gli iscritti che possano provare di avere svolto in concreto l’attività per almeno tre anni nell’ultimo quinquennio sarà possibile chiedere l’iscrizione al nuovo elenco senza dover affrontare la prova valutativa introdotta con la riforma (sempre che – però - “siano giudicati [da chi? n.d.r.] idonei sulla base di una valutazione, condotta con criteri uniformi e predeterminati, dell’adeguatezza dell’esperienza professionale maturata”). La norma attuale non spiega però se coloro che oggi siano iscritti come persone fisiche all’albo possano chiedere l’iscrizione al nuovo elenco e con quali modalità (verrebbe da chiedersi come potranno le persone fisiche dimostrare di possedere i requisiti di capitale e se sarà permesso loro, ad esempio, chiedere l’iscrizione di una società di cui siano diventati amministratori). In ragione del suo rilievo - numerico e pratico – la questione del “passaggio” dal vecchio al nuovo regime avrebbe meritato indubbiamente maggiore attenzione o, quanto meno, maggiore chiarezza. Dobbiamo quindi accontentarci di sperare che gli aspetti ancora oscuri della riforma possano essere rivisti o almeno chiariti nel corso dei lavori parlamentari, in quanto lo schema di decreto legislativo verrà sottoposto nelle prossime settimane al parere delle competenti commissioni di Camera e Senato. Inutile dire che una ulteriore rimeditazione di alcuni aspetti del decreto appare quanto mai utile per una riforma che appare dibattuta e contrastata come lo sono state poche altre in passato.
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