
Pianificazione urbanistica e governo del territorio. E' questo il titolo della legge n. 1 del 4 marzo 2008 con cui la Provincia auto- noma di Trento ha completamente riscritto il proprio testo unico dell'urbanistica e dell'edilizia.
La disciplina, suddivisa in 156 articoli, stabilisce un nuovo sistema di programmazione territoriale generale articolato in tre livelli istituzionali: il Piano urbanistico provinciale (Pup), per le competenze provinciali, il Piano territoriale della comunità (Ptc), per le competenze a valle e, infine, i Piani regolatori generali (Prg), per i comuni e i Piani dei parchi naturali provinciali e del parco nazionale dello Stelvio. Per nessuno di questi è prevista una scadenza specifica. Solo nel caso di interventi di particolare interesse per le comunità inseriti nei Prg può essere fissato un termine massimo di validità che va dai 5 ai 10 anni. Se entro questo arco di tempo non viene presentato il piano attuativo o la domanda del titolo abilitativo previsto per la realizzazione del progetto questo decade.
Con la nuova legge, che ha sostituito la n. 22 del 1991, la giunta ha inoltre stabilito l'istituzione di due strumenti per promuovere la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, il certificato energetico e il certificato di sostenibilità ambientale. D'ora in poi dunque per tutte le nuove costruzioni e per gli interventi di recupero è richiesto il certificato energetico, redatto dai soggetti abilitati in base ai requisiti previsti dal regolamento di attuazione e da trasmettere al comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Nello specifico, nel caso di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari, il certificato, che consente agli utenti di valutare e confrontare i consumi energetici dell'edificio, deve essere allegato all'atto di trasferimento. Nel caso di locazione, invece, il documento è messo a disposizione del conduttore dal proprietario. Se il certificato non viene allegato il contratto di vendita o di affitto è considerato nullo. I soggetti abilitati, inoltre, su richiesta dei proprietari di edifici o di appartamenti, potranno rilasciare il atestato di sostenibilità ambientale, che dovrà essere consegnato al Comune. Per gli interventi edilizi che raggiungono determinati livelli di risparmio energetico, le amministrazioni comunali possono prevedere forme di incentivazione come la riduzione del contributo di concessione, lo scomputo delle volumetrie e sgravi fiscali e tariffari.
La normativa trentina, diventata pienamente operativa dal maggio scorso, con l'approvazione del Piano urbanistico, prevede anche disposizioni specifiche finalizzata a garantire un'adeguata conoscenza dello stato conservativo del patrimonio edilizio della Provincia e per individuare tempestivamente situazioni a rischio.
Fissate anche disposizioni per promuovere l’utilizzo di tecniche di efficienza energetica e di edilizia sostenibile, attraverso la creazione del libretto del fabbricato. Come una sorta di carta d’identità, questo documento, che va aggiornato periodicamente e che dev’essere disponibile per tutti i fabbricati pubblici e privati, nuovi e preesistenti, consente di conoscere in maniera adeguata la storia di tutti gli immobili a partire dall’epoca della loro costruzione, riportando le modificazioni e gli adeguamenti eventualmente introdotti. Il libretto, sottoscritto dal direttore dei lavori, deve essere presentato al Comune di appartenenza che, una volta verificata la completezza dei dati, ne rilascia una copia convalidata agli interessati. Le informazioni che dovranno essere riportate nella carta d’identità del fabbricato riguardano la situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica e autorizzativa dell’immobile. Tutte queste informazioni, digitalizzate, serviranno inoltre alla costituzione dell’anagrafe comunale degli immobili. Attraverso questo sistema gli enti locali potranno ottimizzare i servizi sul territorio e di attuare in maniera più agevole una politica di prevenzione e corretta gestione del proprio patrimonio. A questo proposito, per favorire la conservazione delle peculiari caratteristiche paesaggistico ambientali della provincia e la sua identità culturale, riconducibile ai beni architettonici e ambientali, l’articolo 57 della legge punta a limitare la costruzione delle seconde case a scopi turistici. Negli ultimi trent’anni di storia urbanistica, infatti, il fenomeno della seconda casa ha assunto in Trentino dimensioni tali che hanno finito per incidere negativamente soprattutto nelle aree turistiche, che si trovano a fare i conti con problemi legati all’irrazionalità dello sviluppo urbanistico. Per frenare la proliferazione di alloggi per i non residenti si è quindi proceduto a una distinzione dell’edilizia residenziale in due categorie d’uso: gli alloggi destinati a residenza ordinaria e quelli per tempo libero e vacanze. Per questi ultimi la giunta provinciale, con una delibera, fisserà la percentuale massima di nuove residenze da realizzare in ogni singolo comune rispetto al quantitativo di alloggi ordinari. Ogni amministrazione interessata dovrà quindi provvedere ad adeguare il proprio Piano regolatore generale e, fino ad allora, non potrà rilasciare concessioni edilizie o denunce di inizio attività per chi volesse realizzare nuove strutture per il tempo libero e le vacanze. La costruzione abusiva è sanzionata con il pagamento di una multa pari a 15mila euro. Le eventuali entrate prodotte da queste sanzioni saranno utilizzate per interventi di edilizia pubblica o agevolata o per la riqualificazione urbana e ambientale. Per quanto riguarda il cambio d’uso, la Provincia specifica che quello da alloggio vacanze a residenza ordinaria è sempre consentito, mentre quello opposto è ammesso solo nei limiti stabiliti dal Piano regolatore generale.
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