
L’accertamento fiscale sulle compravendite d’immobili non potrà più far riferimento al valore normale del fabbricato oggetto dell’operazione.
A disfare la norma introdotta nel luglio del 2006 dal decreto Bersani-Visco (dl 223/2006), che aveva sollevato le critiche delle associazioni di catgoria, è un emendamento presentato dal governo in commissione Politiche Ue del Senato al ddl comunitaria 2008 (S. 1078). La modifica che interviene in modo ampio sulla definizione di valore normale ai fini Iva per tutti i tipi di beni oggetto di transazione, abroga infatti i commi 2-4 dell’articolo 35 dl 223/2006 (convertito dalla L. 248/2006), cancellando così sia ai fini Iva sia ai fini Irpef e Ires, qualsiasi rimando al valore normale come strumento di presunzione di evasione. Il ritorno al passato sarà effettivo solo a primavera inoltrata. Il ddl comunitaria 2008 dovrebbe essere licenziato dal Senato entro la fine di febbraio per passare poi alla Camera e essere approvato, con molta probabilità senza modifiche entro aprile. Non è escluso però un ritorno al Senato che allungherebbe sino a maggio l’entrata in vigore della legge. Quando questo avverrà l’Agenzia delle entrate nelle verifiche fiscali, potrà rinviare al valore normale degli immobili solo quando anche altre prove faranno sospettare false dichiarazioni e quindi un tentativo di evasione. La modifica governativa risponde ai solleciti delle organizzazioni di categoria e in particolare dell’Ance, che è anche ricorsa alla Commissione Ue, dal momento che la disposizione del Bersani-Visco si configura come una violazione della normativa europea sull’Iva. Questa stabilisce infatti che la base imponibile è comunque costituita dal corrispettivo esposto in fattura e non da un valore determinato sulla base di dati statistici. Con la cancellazione della disposizione del dl 223/2006, diverrà inapplicabile anche la disposizione del comma 23-bis dell’articolo 35, introdotto dalla legge di conversione, in base al quale nel caso di vendita d’immobiliare attraverso un muto ipotecario o bancario, il valore normale non può essere inferiore all'ammontare del finanziamento erogato.
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